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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21257/2020 del 05/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al verbale di accertamento per superamento dei limiti di velocità. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione; il primo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 150/2011 (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), sostenendo che il Tribunale non ha dato lettura del dispositivo in udienza ma ha trattenuto la causa in decisione e consentito i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo. Ha ritenuto che le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 150/2011 (art.6), che per tali controversie applica il rito del lavoro e, salvo richiamo espresso, rende applicabili le norme del rito del lavoro che prevedono la lettura del dispositivo in udienza. L'omessa lettura del dispositivo nelle controversie soggette al rito del lavoro è, ai sensi dell'art.156 c.p.c., comma 2, causa di nullità insanabile della sentenza. Perciò la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Bologna innanzi a diverso magistrato; gli altri motivi sono dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n.150

    "le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo"

    L'art.6 applica il rito del lavoro alle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione; conseguentemente si applicano anche le disposizioni del rito del lavoro che non siano espressamente escluse dal decreto, ivi compresa la previsione della lettura del dispositivo in udienza

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n.150, art.2 comma 1

    "nelle controversie disciplinate dal Capo 2 ... non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, ... art. 429 c.p.c., comma 3, ..."

    L'art.2 elenca le norme del codice di rito non applicabili alle controversie regolate dal capo; la lettura della norma porta a concludere che le altre disposizioni del rito del lavoro (non espressamente escluse) restano applicabili, compresa la regola della lettura del dispositivo

  • art. 429 c.p.c.

    Richiama l'obbligo di pronunciare la sentenza con lettura del dispositivo nell'udienza di discussione in primo grado; per effetto dell'applicazione del rito del lavoro, la Corte ha ritenuto applicabile analogicamente o per richiamo la regola anche in sede di opposizione

  • art. 437 c.p.c.

    Prevede l'obbligo di lettura del dispositivo anche nel giudizio d'appello; la Corte richiama la previsione in relazione alle controversie sottoposte al rito del lavoro

  • art. 156 c.p.c., comma 2

    Stabilisce che la mancanza di un requisito inerente alla forma per il raggiungimento dello scopo dell'atto determina la nullità. La Corte ha applicato questo principio per affermare che l'omessa lettura del dispositivo nelle controversie soggette al rito del lavoro costituisce nullità insanabile

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Fondamento di cassazione invocato per violazione di norme processuali; la Corte ha accolto il ricorso con riferimento a profili di nullità procedurale riconducibili a questa previsione

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22

    Individua l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione quale tipo di controversia che, per il D.Lgs. 150/2011, è sottoposta al rito del lavoro

Massime di principio

  • Se l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione è stata proposta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011 (6 ottobre 2011), essa va in generale trattata secondo il rito del lavoro salvo espressa deroga: verificare la data di notifica/instaurazione del giudizio.
  • Nel rito del lavoro la pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo in udienza è prescrizione funzionale alla concentrazione e all'immutabilità della decisione; la sua omissione è causa di nullità insanabile ai sensi dell'art.156 c.p.c., comma 2.
  • In fase di impugnazione, se il giudice d'appello omette di leggere il dispositivo in udienza, è possibile dedurre nullità rilevante ai fini della cassazione con riferimento all'art.360 c.p.c., comma 1, n.4, chiedendo l'annullamento e il rinvio.
  • Quando si contesta la correttezza del rito applicato, è fondamentale richiamare specificamente le norme del D.Lgs. 150/2011 (art.6 e art.2) e dimostrare che le norme del codice di procedura civile che impongono la lettura del dispositivo non siano state escluse dal decreto.
  • Se la Corte di legittimità accoglie la nullità formale per omissione di lettura del dispositivo, il rimedio tipico è la cassazione con rinvio a diverso giudice per nuovo esame, mentre gli altri motivi di merito possono restare assorbiti.
  • Prima di sollevare il vizio, verificare se il processo è effettivamente soggetto al rito del lavoro e se la norma eventualmente violata è essenziale per lo scopo dell'atto, poiché solo i vizi di questa natura determinano la nullità insanabile.

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