Sentenza n. 57/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, n. 349/2024 pubbl. il 16/04/2024, nel giudizio R.G. 1757/2022, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 349/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della Carta docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 349/2024, notificata al Ministero il 16 aprile 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, per complessivi euro 3.000,00 in favore di una ricorrente, euro 500,00 in favore di due ricorrenti ed euro 1.000,00 in favore di un'altra ricorrente, secondo i periodi indicati nella sentenza ottemperanda. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto la declaratoria dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato la propria competenza, il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Accertata l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, ha ordinato a quest'ultimo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino e di riconoscere ai ricorrenti gli importi spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario delegato quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza di parte e ponendo il compenso di euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite di una sentenza passata in giudicato, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Costituisce la base per la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando le statuizioni della pronuncia siano rimaste ineseguite.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia e, nei confronti della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di prova dell'adempimento, il giudice deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere attivato su istanza della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione; il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
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