Sentenza n. 698/2026 - Venezia, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza; in subordine per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 10 novembre 2025; in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione intimata a pronunciarsi sulla richiesta di accoglienza ed a riconoscere le tutele di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza e, in subordine, nota prefettizia che rinviava sine die l’ammissione in relazione alla disponibilità dei posti
Esito
La controversia
Il ricorrente, giunto in Italia nel settembre 2025, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale e richiesto l’applicazione delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, dichiarando di trovarsi in condizioni di indigenza. La Prefettura, con nota del 10 novembre 2025, aveva comunicato che l’accoglienza spettava prioritariamente a chi fosse giunto in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare e che l’ammissione del ricorrente sarebbe stata disposta successivamente, nei limiti dei posti disponibili, senza indicare tempi determinati. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del silenzio-inadempimento, sostenendo che la nota avesse natura endoprocedimentale o soprassessoria e non fosse idonea a definire il procedimento. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e, in via subordinata, l’annullamento della nota qualora fosse qualificata come provvedimento espresso. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità della domanda cautelare nel rito sul silenzio, l’inammissibilità del ricorso perché diretto contro un atto asseritamente ampliativo e l’insussistenza dei presupposti del silenzio-inadempimento.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura adottava un provvedimento del 10 dicembre 2025 con cui disponeva l’ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza. Il TAR ha ritenuto tale ammissione integralmente satisfattiva della pretesa azionata e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato le eccezioni dell’Amministrazione, in quanto la cessazione della materia del contendere costituisce decisione di merito. Le eccezioni sono state respinte: nel giudizio sul silenzio il giudice deve esaminare anche la domanda cautelare per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale; la nota del 10 novembre 2025 non aveva natura ampliativa, poiché non ammetteva il ricorrente all’accoglienza e rinviava sine die la decisione; se qualificata come atto endoprocedimentale o soprassessorio, essa non superava l’inerzia, che viene meno solo con l’adozione di un provvedimento definitivo; se qualificata come provvedimento espresso, era comunque oggetto dell’azione subordinata di annullamento. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione del patrocinio a spese dello Stato e dell’esclusione, secondo la giurisprudenza richiamata, della rifusione a favore dello Stato quando la parte soccombente virtuale è un’amministrazione statale. È stato liquidato il compenso del difensore del ricorrente a carico dell’erario secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina le misure di accoglienza richieste dal ricorrente e successivamente riconosciute dall’Amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 117 c.p.a.
Fondamento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento; un atto endoprocedimentale o soprassessorio non elimina l’inerzia, superabile solo con un provvedimento definitivo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Prevede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
artt. 24 e 113 Cost.
Impongono l’effettività della tutela giurisdizionale, che richiede l’esame della domanda cautelare anche nel rito sul silenzio.
art. 1 c.p.a.
Ribadisce il principio di effettività della tutela giurisdizionale nel processo amministrativo.
art. 29 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione subordinata di annullamento della nota prefettizia, ove qualificata come provvedimento espresso.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Disciplina il pagamento allo Stato delle spese processuali dovute alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fattispecie ritenuta non applicabile quando la parte soccombente virtuale è un’amministrazione statale.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio, nei limiti dei valori medi e considerando l’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
Concorrono a fondare la qualificazione della liquidazione del compenso contenuta nella sentenza come decreto collegiale di liquidazione separatamente opponibile.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la natura della liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Consente l’opposizione separata alla liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, una comunicazione amministrativa che rinvia sine die la decisione sulla domanda e non definisce il procedimento non supera l’inerzia: solo l’adozione di un provvedimento definitivo è idonea a far venir meno il presupposto dell’azione ex art. 117 c.p.a.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nel rito avverso il silenzio-inadempimento, la domanda cautelare non è inammissibile per il solo fatto di essere proposta nell’ambito di tale rito; il giudice deve esaminarla quando ciò sia necessario a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
- Una nota che non ammette il richiedente a un beneficio e rinvia l’eventuale ammissione a un momento futuro e incerto non ha effetti ampliativi della sfera giuridica del destinatario e può essere contestata come atto endoprocedimentale o soprassessorio; ove invece sia qualificata come provvedimento espresso, è impugnabile con azione di annullamento.
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