Cassazione Penale, Sentenza n. 46225/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto (errore materiale/percettivo) relativo alla qualificazione del difensore che aveva ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello. La Corte di cassazione aveva ritenuto che l'avvocato Leonardo Armano fosse difensore di fiducia, con conseguente qualificazione della nullità della notificazione come nullità a regime intermedio sanabile; in realtà, al tempo della notificazione, Armano era difensore d'ufficio, sicché la notifica al difensore d'ufficio invece che al domicilio dell'imputato dà luogo a nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ha inoltre sottolineato che nel frattempo era intervenuta la prescrizione del reato (termine maturato il 02/02/2022).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ritenendo che la Cassazione avesse commesso un errore percettivo nella lettura degli atti (ha confuso difensore d'ufficio con difensore di fiducia). Per tale motivo la sentenza della Corte di cassazione n. 4584/2022 è stata revocata e la sentenza della Corte d'appello di Milano (n. 5069/29/6/2021) è stata annullata senza rinvio. Poiché nel frattempo è decorso il termine di prescrizione (reato di ricettazione commesso nel febbraio 2012, termine prescrizionale pari a dieci anni calcolato in base alla pena edittale massima e agli aumenti), è stata dichiarata la prescrizione del reato e la condanna non è più esecutiva.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso straordinario per vizio di fatto (errore materiale o percettivo). La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto (errata percezione della qualità del difensore) legittimasse l'uso di questo rimedio e giustificasse l'annullamento della decisione impugnata.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Regola gli effetti della notifica della citazione a giudizio eseguita mediante consegna al difensore di fiducia. La pronuncia ha fatto riferimento a questa norma per distinguere la diversa rilevanza della notifica se effettuata al difensore di fiducia (che può configurare nullità di regime intermedio) rispetto al difensore d'ufficio (la cui notifica può dare luogo a nullità assoluta se sostituisce la notifica all'imputato).
art. 161 cod. pen.
Norma richiamata per il calcolo della prescrizione (aumento della pena e computo del termine prescrizionale). La Corte ha utilizzato il parametro della pena edittale massima aumentata per determinare il termine prescrizionale di dieci anni.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Richiamato solo per indicare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale vigente; non incide sul merito della questione di nullità.
Sez. U. n. 58120 del 22/06/2017 "Tuppi"
Giurisprudenza di riferimento citata dalla Corte di cassazione: la decisione afferma che la notifica della citazione mediante consegna al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. Tuttavia, nella fattispecie la Cassazione ha applicato tale principio sulla base di una percezione errata della qualità del difensore.
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020) "Ismail"
Giurisprudenza di riferimento che sancisce che la notifica al difensore d'ufficio in luogo della notifica all'imputato implica nullità assoluta e che occorre sia la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato sia la conoscenza mediata dai meccanismi legislativi; da questa pronuncia la Corte ha tratto l'indicazione che la nullità in presenza di difensore d'ufficio è insanabile.
Massime di principio
- Il vizio di fatto (errore materiale o percettivo) nella decisione giudiziaria è rimedioabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando la decisione si è basata su una errata percezione dei fatti o degli atti, non su valutazioni probatorie.
- La qualificazione del difensore (difensore di fiducia vs difensore d'ufficio) al momento della notificazione è determinante per la natura della nullità: notifica al difensore di fiducia può produrre nullità di regime intermedio (salvabile in certi casi), mentre notifica al difensore d'ufficio in luogo dell'imputato, salvo specifiche condizioni, può originare nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio.
- La nullità assoluta relativa a vizi di notificazione può essere fatta valere anche in sede di legittimità e, se riconosciuta, può portare all'annullamento della sentenza, con la conseguenza che se nel frattempo è maturata la prescrizione il reato viene dichiarato estinto.
- In casi simili è fondamentale verificare documentalmente lo stato e la qualifica del difensore al momento della notificazione (nomina, conferma, procura, iscrizione nel fascicolo) e la concreta conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; errori materiali nella registrazione di tali elementi possono costituire motivo valido di ricorso straordinario.
- Quando si contesta la sanabilità di una nullità, occorre distinguere tra vizi meramente formali o relativi a garanzie non essenziali (che possono essere sanati) e vizi che attengono alla conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato o al rispetto delle garanzie fondamentali (che configurano nullità assoluta).
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