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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26532/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio nella fattispecie di lieve entità. Con il primo motivo, formalmente ricondotto all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., ha censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio istruttorio già esaminato dal giudice di merito; nello stesso motivo ha contestato anche la dosimetria della pena. Con il secondo motivo ha dedotto un vizio di motivazione apparente, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente risposto alle doglianze difensive. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova lettura del materiale probatorio e manifestamente infondato quanto alla pena, osservando che la sanzione era stata irrogata in misura largamente inferiore alla media edittale; ha ritenuto il secondo motivo generico e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva esaminato analiticamente le censure e ricostruito compiutamente il fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove erano integralmente di merito e, come tali, non scrutinabili in sede di legittimità, mancando profili di manifesta illogicità della motivazione; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla pena, perché una sanzione al di sotto della media edittale può essere motivata con il richiamo al criterio di adeguatezza. Il vizio di motivazione apparente è stato reputato generico e smentito dal contenuto della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per denunciare un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta in realtà volta a una rivalutazione del fatto e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di manifesta illogicità della motivazione, che sussiste solo se l'alternativa prospettata dal ricorrente è inconfutabile e non meramente plausibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale parametro implicito nella determinazione della pena; quando la pena è fissata al di sotto della media edittale è sufficiente il richiamo alla congruità/adeguatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con una diversa lettura dei dati processuali proposta dal ricorrente.
  • Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non può essere desunto dalla sola presenza di una ricostruzione alternativa del fatto, ma richiede che la tesi difensiva sia inconfutabile e incompatibile con il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata.
  • La censura ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come violazione processuale, tende in realtà a ottenere un riesame del merito istruttorio.
  • In tema di dosimetria della pena, se la sanzione è irrogata al di sotto della media edittale, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non occorre una motivazione analitica ulteriore.
  • Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza impugnata affronta in modo analitico le doglianze difensive e ricostruisce compiutamente il fatto contestato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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