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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26335/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessole con ordinanza dell'8/02/2022 e iniziata il 23/06/2022 in relazione alla condanna per tentata estorsione. Motivo 1: censura di violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla gravità e rilevanza delle violazioni (mancato rispetto delle prescrizioni, scarsa collaborazione nello svolgimento del servizio di volontariato e nei contatti con il Centro di salute mentale) e mancata indicazione del perché tali episodi rendano inutile la prosecuzione della misura; la difesa rileva inoltre che le caratteristiche soggettive (ritardo mentale lieve/moderato) avrebbero imposto maggiore cautela. Motivo 2: censura del difetto di motivazione circa la non computabilità del periodo trascorso in affidamento ai fini dell'espiazione della pena, reclamando che il periodo concreto della misura sia ritenuto utile al computo della pena.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché, dietro una apparente censura motivazionale, mira a ottenere una nuova valutazione di merito delle condotte della ricorrente, materia esclusiva del giudice di merito; la motivazione del Tribunale di sorveglianza è ritenuta sintetica ma congrua e non manifestamente illogica. Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: il Tribunale ha fissato la decorrenza della revoca al 21/09/2022 (data della diffida/colloquio), per cui il periodo dal 23/06/2022 al 21/09/2022 è stato computato utilmente ai fini della pena, mentre il periodo dal 21/09/2022 all'udienza del 13/12/2022 non è stato computato per le ragioni esplicitate nell'ordinanza. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Principio secondo cui il sindacato di legittimità della Corte di cassazione sui vizi di motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; la Corte non può procedere a una rilettura in termini di adeguatezza o condivisione delle valutazioni di merito operate dal giudice di merito.

  • Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'obbligo di valutare il versamento alla cassa delle ammende salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa della parte nell'origine dell'inammissibilità; qui motiva l'equo fissamento della somma di euro 3.000 a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per un nuovo esame dei fatti: i motivi che sostanzialmente chiedono la rivalutazione delle risultanze di merito sono inammissibili.
  • La motivazione del giudice di merito può essere sintetica ma deve mostrare un apparato argomentativo logico; non è necessario che la Corte condivida l'adeguatezza delle singole valutazioni tecniche o valutative.
  • La revoca di una misura alternativa può fondarsi su plurime condotte non collaborative o sulla mancata osservanza delle prescrizioni, specialmente se tali comportamenti appaiono incompatibili con gli obiettivi del trattamento.
  • La computabilità del periodo in cui la misura alternativa è stata effettivamente applicata dipende dalla data di efficacia della revoca: i periodi anteriori alla decorrenza della revoca possono risultare utilmente computati, mentre i periodi successivi alla decorrenza possono essere esclusi se ciò è adeguatamente motivato.
  • In presenza di criticità soggettive (es. ritardo mentale) il giudice deve valutare con attenzione la compatibilità della prosecuzione della misura, ma la sola condizione soggettiva non impedisce automaticamente la revoca se sussistono comportamenti incompatibili con il trattamento.
  • In caso di inammissibilità del ricorso è possibile la condanna alle spese e l'imposizione di una somma alla cassa delle ammende, salvo che emergano elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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