Cassazione Civile, Ordinanza n. 24215/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Teramo, deducendo in primo grado due profili: da un lato, che essendo stato destinatario di un ordine di esecuzione della pena notificato dalla Procura della Repubblica, prima dell'espulsione sarebbe stato necessario acquisire il nulla osta del magistrato competente, indicato nel Giudice di Sorveglianza territorialmente competente; dall'altro, che sussistevano motivi familiari ostativi all'espulsione. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione, esaminando solo la questione familiare. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione degli artt. 13, comma 3, e 16, comma 3, del d.lgs. 286/1998, oltre a omessa disamina e difetto di motivazione, per non essersi il giudice di pace pronunciato sul primo motivo di opposizione relativo al mancato nulla osta del magistrato competente; 2) illegittimità dell'espulsione per violazione degli artt. 656 c.p.p. e 388 c.p., sostenendo il contrasto tra il decreto di espulsione e l'ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e per novità della censura: dal provvedimento impugnato risultava che in primo grado era stata dedotta solo la questione dei legami familiari, mentre non vi era traccia del tema del contrasto tra decreto di espulsione e ordine di esecuzione della pena. Inoltre il ricorrente non ha indicato in modo specifico in quale atto del giudizio di merito avesse effettivamente dedotto la questione, né ne ha riportato il contenuto sufficiente a consentire il controllo ex actis. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'amministrazione intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe, in presenza di determinati presupposti, l'acquisizione del nulla osta del magistrato competente prima dell'espulsione
art. 16, comma 3, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente come ulteriore base normativa dell'eccezione relativa al nulla osta del magistrato
art. 656 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra ordine di esecuzione della pena ed espulsione
art. 388 c.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del decreto di espulsione
art. 380 bis c.p.c.
indicato come base per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel principio di autosufficienza e specificità della deduzione, ma non applicato espressamente come oggetto della decisione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
- Quando si denuncia in cassazione l'omessa pronuncia su una questione asseritamente proposta nel grado precedente, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente in quale atto l'abbia dedotta, riportandone il contenuto essenziale e localizzandola nel fascicolo, così da consentire il controllo ex actis.
- La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente si limita ad affermare di avere svolto una determinata questione nel giudizio di merito senza riprodurne il testo o senza indicarne con precisione il luogo di deduzione.
- Il giudice di legittimità valuta la dedotta omissione di pronuncia solo se la questione risulti effettivamente introdotta nel thema decidendum del precedente grado di giudizio.
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