Cassazione Penale, Ordinanza n. 30108/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva proposto appello avverso la condanna di primo grado e, a seguito del rigetto dell'appello da parte della Corte di appello, ha ricorso per cassazione tramite la difesa. Il ricorso lamentava che la Corte territoriale avesse motivato solo sull'elemento soggettivo del reato, senza spiegare perché la condotta contestata integrasse la fattispecie incriminatrice. In particolare, si sosteneva che il fatto di essersi trattenuto presso l'abitazione dello zio, contigua alla propria, nell'orario in cui avrebbe dovuto trovarsi presso la propria dimora in base alle prescrizioni imposte con decreto del 21.3.2018, non fosse sufficiente a integrare il reato, difettando l'offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse comunque valutato anche il profilo oggettivo del reato, rilevando, sia pure con motivazione sintetica, che era irrilevante il fatto che l'imputato fosse stato trovato in un'abitazione contigua alla propria, perché ai fini dell'integrazione del reato rileva l'inottemperanza alle prescrizioni imposte, la quale non era neppure contestata. Le censure sono state considerate generiche e non idonee a confrontarsi con tale argomentazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione delle prescrizioni imposte dalla misura è sufficiente a integrare la fattispecie; è irrilevante, ai fini dell'offensività, che l'interessato sia stato rinvenuto in un luogo contiguo alla propria abitazione, se permane l'inottemperanza alle prescrizioni.
decreto del 21.3.2018
Provvedimento contenente le prescrizioni di soggiorno/dimora la cui inosservanza è posta a base dell'addebito, ma il contenuto specifico non è ulteriormente desumibile dal testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre contestazioni generiche.
- Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza delle prescrizioni imposte, ciò che rileva è la concreta violazione dell'obbligo imposto dal provvedimento, non la mera vicinanza materiale tra il luogo in cui l'agente è stato trovato e la propria abitazione.
- Una motivazione sintetica del giudice di merito è sufficiente se consente di comprendere la ratio della decisione e di escludere le deduzioni difensive, quando queste non siano idonee a incrinare l'accertamento della violazione contestata.
Come è indicizzato
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