Cassazione Penale, Ordinanza n. 04795/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11/03/2025, che aveva confermato la sua responsabilità penale. I motivi deducono: 1) vizio di motivazione sulla valutazione della prova scientifica posta a fondamento della responsabilità, sostenendo che la motivazione sarebbe illogica perché basata su una diversa lettura dei dati processuali e su una diversa ricostruzione dei fatti; 2) vizio di motivazione sulla valutazione della prova, con doglianze reiterative di quelle già svolte in appello; 3) vizio di motivazione sulla corretta applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella formazione del giudizio di responsabilità; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, secondo comma, n. 3, c.p., contestando l'accertamento dell'uso dell'arma quale elemento integrativo dell'aggravante. La Corte rileva che le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e di sovrapposizione della lettura difensiva a quella dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentite le doglianze che mirano a una diversa valutazione delle risultanze probatorie e della prova scientifica, ha qualificato come reiterativi e già disattesi in appello il secondo e il quarto motivo, e ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo perché la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata e immune da vizi logici sul punto dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, n. 3, c.p.
La Corte richiama la norma solo per indicare l'aggravante contestata e afferma che i motivi sul punto sono inammissibili perché reiterativi e diretti a una diversa lettura delle prove, mentre la sentenza impugnata aveva già motivato sull'uso dell'arma.
art. 192 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento alla valutazione della prova e ai riscontri probatori, quale parametro di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio
La Corte osserva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del criterio decisorio, con motivazione adeguata e senza vizi logici censurabili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, neppure quando la censura sia formulata come vizio di motivazione sulla prova scientifica o sulla attendibilità delle fonti: la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, quando la critica miri soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- La censura sul rispetto del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è manifestamente infondata quando la sentenza di merito contiene una motivazione coerente, logica e fondata su plurimi riscontri probatori, senza salti argomentativi o illogicità manifeste.
- La deduzione di una violazione di legge o di un vizio di motivazione sull'aggravante contestata non è ammissibile se, in concreto, richiede una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito e non evidenzia un errore giuridico effettivo.
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