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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42258/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 17/12/2014 - 06/04/2017, a seguito di notifica di ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento per concorso in tentato sequestro di persona e omicidio doloso (fatti del 03/07/2014). Il ricorrente era poi stato assolto in primo grado e la sentenza di proscioglimento era stata confermata in appello il 07/09/2018 (irrevocabile il 22/01/2019). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il periodo di detenzione si sovrapponesse a quello imputabile a titolo esecutivo (condanna definitiva pronunziata dalla Corte d'appello di Genova del 13/06/2014, divenuta irrevocabile il 23/06/2015) e quindi escluso dal diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 314, comma 4, c.p.p., poiché il periodo di custodia cautelare per il quale si chiedeva la riparazione era stato computato ai fini della determinazione di una pena definitiva (titolo esecutivo). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000

Norme richiamate

  • art. 314, comma 4, cod. proc. pen.

    Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo

    La norma esclude il diritto alla riparazione sia quando la custodia cautelare sia stata computata ai fini della pena definitiva (titolo esecutivo) sia quando le limitazioni siano state subite in virtù di un altro titolo; la giurisprudenza distingue i due casi: piena esclusione se la detenzione si sovrappone a quella eseguita per titolo definitivo; esclusione, nel concorso di misure cautelari, solo se l'altro titolo cautelare è di pari o maggior grado di afflittività

  • Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010 (Savio)

    Giurisprudenza che avalla la piena compensazione dell'ingiusta detenzione quando essa si sovrappone a periodo espiato in virtù di provvedimento definitivo

  • Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015 (Ricco)

    Indica che, in caso di concomitante applicazione di misure cautelari, l'esclusione del diritto alla riparazione opera solo se il diverso titolo cautelare è di pari o maggior afflittività

  • Sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, dep. 01/03/2019

    Orientamento favorevole al riconoscimento del diritto alla riparazione ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, con la precisazione che l'indennizzo può essere liquidato una sola volta (riferito ai casi di concorso di titoli cautelari)

  • Sez. 3, n. 18833 del 13/04/2011 (Santagata)

    Conferma il principio che, in presenza di più titoli cautelari nello stesso periodo, il diritto alla riparazione può sussistere una sola volta; si colloca nell'orientamento relativo al concorso di titoli cautelari

Massime di principio

  • Se il periodo di custodia cautelare richiesto per la riparazione è stato computato ai fini dell'espiazione di una pena definitiva (titolo esecutivo), il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di periodo
  • Se la detenzione è dovuta a più titoli cautelari contemporanei, l'esclusione della riparazione opera soltanto se l'altro titolo cautelare è di pari o maggiore afflittività rispetto a quello impugnato
  • In tutti i casi il presupposto per ottenere la riparazione è l'accertamento dell'ingiustizia della detenzione: il ricorrente deve allegare e dimostrare tale ingiustizia
  • Quando si contesta la vicenda detentiva è fondamentale documentare chiaramente la natura dei titoli (esecutivo vs cautelare), le date di notifica e di irrevocabilità delle sentenze, e se la detenzione è stata computata nella misura definitiva
  • L'indennizzo, se dovuto per periodi sovrapposti, può essere liquidato una sola volta per lo stesso periodo temporale

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