Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08737/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la conferma in appello delle seguenti decisioni: a) per Mancini: la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione per il reato di bancarotta preferenziale (ma il ricorrente chiedeva assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. sostenendo di essere estraneo alla gestione operativa poiché, per incompatibilità, i poteri gestori furono delegati al consigliere Di Dario e ciò era dimostrato da verbali, deposizioni e sentenze assolutorie in altri procedimenti); deduceva inoltre difetto di correlazione in quanto la sentenza avrebbe ricostruito una fattispecie omissiva diversa da quella contestata. b) per Petrarca e Moreschi: contestata la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per l'acquisto sovrapprezzato del 100% delle quote di Eurocibus s.r.l. e la successiva fusione, operazioni ritenute in conflitto di interessi e finalizzate ad avvantaggiare società nelle quali gli imputati erano amministratori; i ricorrenti denunciavano errata valutazione del dolo, travisamento delle prove, omessa considerazione delle consulenze difensive (inclusa la fairness opinion), violazione del principio in dubio pro reo e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Antonino Mancini ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello per non aver adeguatamente valutato gli atti e le prove (verbale del c.d.a., deposizioni e sentenze assolutorie) che potevano dimostrare l'estraneità di Mancini alla gestione e per aver impropriamente fatto ricorso a una responsabilità omissiva senza prova della consapevolezza e della volontà di non impedire i pagamenti preferenziali; ha disposto un nuovo esame sul punto (remand) per verificare se l'istruttoria escluda o metta in dubbio l'addebito. I ricorsi di Armando Petrarca e Raffaele Moreschi sono stati rigettati: la Cassazione ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione dell'appello che ha evidenziato conflitto d'interessi, sproporzione del prezzo pagato per Eurocibus (circa 17 milioni contro perizie di valore assai inferiore) e artifici (raddoppio dei canoni di locazione) tali da integrare il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale; sono quindi confermate le condanne. È stata inoltre respinta la richiesta della parte civile di ottenere la rifusione delle spese, avendo essa dato un apporto non specifico alle decisioni.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La pronuncia assolutoria ex art.129, comma 2, è possibile solo quando dalle risultanze processuali emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; il giudice di merito deve valutare con rigore tale situazione e non può rigettare l'istanza con considerazioni puramente ipotetiche o contrastanti con atti processuali probanti

  • art. 40 cod. pen.

    La responsabilità per omissione richiede la prova della consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto della condotta illecita posta in essere da altri e della volontà di non impedire l'evento; non può essere invocata automaticamente per sostituire una contestazione commissiva senza elementi di consapevolezza volontaria

  • art. 216 legge fallimentare

    Riferita alla bancarotta preferenziale/fraudolenta: la fattispecie richiede il corretto accertamento dell'elemento soggettivo (dolo generico nella bancarotta fraudolenta per distrazione) e non si può desumere automaticamente dall'antieconomicità delle operazioni senza considerare conflitto di interessi, finalità e contesto

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la sostituzione della fattispecie commissiva con una omissiva è consentita solo se rimangono immutati i profili essenziali dell'azione distrattiva; comunque occorre mantenere la correlazione tra imputazione e titolo di responsabilità

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    In tema di cassazione per travisamento della prova, specie in casi di doppia conforme, è richiesta una specifica deduzione: il ricorrente deve identificare l'atto, il dato probatorio travisato e dimostrarne la decisività per l'impianto motivazionale

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto alla presunta omissione di motivazione rafforzata sull'assoluzione richiesta dal P.M.; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il principio evocato non si applicava alle tesi prospettate dai ricorrenti

Massime di principio

  • L'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. richiede che le circostanze esonerative emergano dagli atti in modo chiaro e incontestabile (percezione "ictu oculi"); se la difesa produce verbali, deposizioni e provvedimenti che dimostrano estraneità, il giudice deve valutare concretamente tale materiale e non sostituire la prova con valutazioni ipotetiche
  • La responsabilità per omissione (art.40, comma 2 c.p.) non è una scorciatoia: bisogna provare conoscenza e volontà di non impedire l'evento; l'essere amministratore formale non equivale automaticamente a responsabilità penale se vi è prova che la gestione operativa era delegata e l'amministratore era effettivamente escluso
  • Conflitto di interessi + operazioni antieconomiche e artifici contabili finalizzati ad avvantaggiare soggetti collegati possono giustificare la sussistenza del dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (danno al patrimonio e destinazione diversa da garanzia per i creditori)
  • In cassazione, nei casi di doppia conforme, il riesame del merito è fortemente limitato: il vizio di travisamento della prova è deducibile solo con specificità (atto, dato, dimostrazione della decisività) e non come semplice richiesta di rivalutazione degli stessi elementi già esaminati dai giudici di merito
  • Se la parte civile chiede rimborsi spese straordinari, deve fornire un contributo motivazionale specifico e non limitarsi alle sole conclusioni, altrimenti la condanna alle spese in suo favore può essere negata
  • Quando si prospetta una diversa qualificazione della condotta (commissiva vs omissiva), il giudice deve verificare che restino inalterati i profili oggettivi e soggettivi dell'azione; in assenza di prova della consapevolezza, la riconduzione a responsabilità omissiva non regge

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.