Cassazione Penale, Sentenza n. 08737/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la conferma in appello delle seguenti decisioni: a) per Mancini: la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione per il reato di bancarotta preferenziale (ma il ricorrente chiedeva assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. sostenendo di essere estraneo alla gestione operativa poiché, per incompatibilità, i poteri gestori furono delegati al consigliere Di Dario e ciò era dimostrato da verbali, deposizioni e sentenze assolutorie in altri procedimenti); deduceva inoltre difetto di correlazione in quanto la sentenza avrebbe ricostruito una fattispecie omissiva diversa da quella contestata. b) per Petrarca e Moreschi: contestata la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per l'acquisto sovrapprezzato del 100% delle quote di Eurocibus s.r.l. e la successiva fusione, operazioni ritenute in conflitto di interessi e finalizzate ad avvantaggiare società nelle quali gli imputati erano amministratori; i ricorrenti denunciavano errata valutazione del dolo, travisamento delle prove, omessa considerazione delle consulenze difensive (inclusa la fairness opinion), violazione del principio in dubio pro reo e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Antonino Mancini ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello per non aver adeguatamente valutato gli atti e le prove (verbale del c.d.a., deposizioni e sentenze assolutorie) che potevano dimostrare l'estraneità di Mancini alla gestione e per aver impropriamente fatto ricorso a una responsabilità omissiva senza prova della consapevolezza e della volontà di non impedire i pagamenti preferenziali; ha disposto un nuovo esame sul punto (remand) per verificare se l'istruttoria escluda o metta in dubbio l'addebito. I ricorsi di Armando Petrarca e Raffaele Moreschi sono stati rigettati: la Cassazione ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione dell'appello che ha evidenziato conflitto d'interessi, sproporzione del prezzo pagato per Eurocibus (circa 17 milioni contro perizie di valore assai inferiore) e artifici (raddoppio dei canoni di locazione) tali da integrare il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale; sono quindi confermate le condanne. È stata inoltre respinta la richiesta della parte civile di ottenere la rifusione delle spese, avendo essa dato un apporto non specifico alle decisioni.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La pronuncia assolutoria ex art.129, comma 2, è possibile solo quando dalle risultanze processuali emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; il giudice di merito deve valutare con rigore tale situazione e non può rigettare l'istanza con considerazioni puramente ipotetiche o contrastanti con atti processuali probanti
art. 40 cod. pen.
La responsabilità per omissione richiede la prova della consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto della condotta illecita posta in essere da altri e della volontà di non impedire l'evento; non può essere invocata automaticamente per sostituire una contestazione commissiva senza elementi di consapevolezza volontaria
art. 216 legge fallimentare
Riferita alla bancarotta preferenziale/fraudolenta: la fattispecie richiede il corretto accertamento dell'elemento soggettivo (dolo generico nella bancarotta fraudolenta per distrazione) e non si può desumere automaticamente dall'antieconomicità delle operazioni senza considerare conflitto di interessi, finalità e contesto
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la sostituzione della fattispecie commissiva con una omissiva è consentita solo se rimangono immutati i profili essenziali dell'azione distrattiva; comunque occorre mantenere la correlazione tra imputazione e titolo di responsabilità
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
In tema di cassazione per travisamento della prova, specie in casi di doppia conforme, è richiesta una specifica deduzione: il ricorrente deve identificare l'atto, il dato probatorio travisato e dimostrarne la decisività per l'impianto motivazionale
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto alla presunta omissione di motivazione rafforzata sull'assoluzione richiesta dal P.M.; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il principio evocato non si applicava alle tesi prospettate dai ricorrenti
Massime di principio
- L'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. richiede che le circostanze esonerative emergano dagli atti in modo chiaro e incontestabile (percezione "ictu oculi"); se la difesa produce verbali, deposizioni e provvedimenti che dimostrano estraneità, il giudice deve valutare concretamente tale materiale e non sostituire la prova con valutazioni ipotetiche
- La responsabilità per omissione (art.40, comma 2 c.p.) non è una scorciatoia: bisogna provare conoscenza e volontà di non impedire l'evento; l'essere amministratore formale non equivale automaticamente a responsabilità penale se vi è prova che la gestione operativa era delegata e l'amministratore era effettivamente escluso
- Conflitto di interessi + operazioni antieconomiche e artifici contabili finalizzati ad avvantaggiare soggetti collegati possono giustificare la sussistenza del dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (danno al patrimonio e destinazione diversa da garanzia per i creditori)
- In cassazione, nei casi di doppia conforme, il riesame del merito è fortemente limitato: il vizio di travisamento della prova è deducibile solo con specificità (atto, dato, dimostrazione della decisività) e non come semplice richiesta di rivalutazione degli stessi elementi già esaminati dai giudici di merito
- Se la parte civile chiede rimborsi spese straordinari, deve fornire un contributo motivazionale specifico e non limitarsi alle sole conclusioni, altrimenti la condanna alle spese in suo favore può essere negata
- Quando si prospetta una diversa qualificazione della condotta (commissiva vs omissiva), il giudice deve verificare che restino inalterati i profili oggettivi e soggettivi dell'azione; in assenza di prova della consapevolezza, la riconduzione a responsabilità omissiva non regge
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08736/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08750/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08762/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08769/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08639/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →