Sentenza n. 768/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza A. della Sentenza n. 375/2024, RG 173/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 27/11/2024; B. della Sentenza n. 198/2025, RG 612/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che avevano riconosciuto il diritto al beneficio per la formazione del personale docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno n. 375/2024 e n. 198/2025, divenute definitive e regolarmente notificate, lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse eseguito il giudicato mediante il pagamento delle somme liquidate, oltre alle spese di lite. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza della pretesa né l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione delle sentenze, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che le sentenze non erano state eseguite e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Le sentenze del giudice del lavoro avevano riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e disposto il pagamento delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda diretta all'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'inottemperanza sussiste quando una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione non sia stata integralmente eseguita, salvo che l'amministrazione dimostri l'avvenuto pagamento o opponga specifiche ragioni ostative.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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