Cassazione Penale, Ordinanza n. 08450/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta, commessa nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico di una società poi fallita. Il primo ricorrente contestava: 1) la ritenuta qualifica di amministratore di fatto e la conseguente attribuzione delle distrazioni patrimoniali, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova; 2) la ritenuta sussistenza del reato nella parte relativa al ritardo/mancata consegna o aggiornamento delle scritture contabili e all’asserito fine di ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, deducendo travisamento della relazione del curatore e della sua deposizione; 3) il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato solo sul casellario giudiziale. Il secondo ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per il mancato rilievo della prescrizione, sostenendo che il bilanciamento tra attenuanti generiche, recidiva e aggravante fallimentare avrebbe impedito di considerare la recidiva ai fini del termine prescrizionale; 2) vizio di motivazione sull’applicazione della recidiva, assumendo che la Corte territoriale non avesse motivato sulla concreta riprovevolezza e pericolosità desunte dai precedenti. Entrambi hanno anche depositato memorie tardive, dichiarate non valutabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le doglianze del primo ricorrente in larga parte di merito, ripetitive di censure già esaminate e disattese in appello, e comunque sorrette da motivazione congrua e non illogica della sentenza impugnata. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, e ha valorizzato la motivazione della Corte di appello basata su assenza di resipiscenza e negatività della personalità per plurimi precedenti. Per il secondo ricorrente, la censura sulla prescrizione è stata giudicata manifestamente infondata perché la recidiva, se ritenuta sussistente e aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale anche se subvalente nel bilanciamento con le attenuanti; la censura sulla motivazione della recidiva è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché non dedotta come motivo di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p. Le memorie difensive sono state dichiarate tardive e comunque non decisive. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla responsabilità dei due imputati per il delitto fallimentare contestato
art. 216, primo comma, n. 1 e 2, legge fall.
norma incriminatrice del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, legge fall.
aggravante prevista in materia fallimentare, rilevante anche nel trattamento sanzionatorio e nel ragionamento difensivo sulla prescrizione
art. 223 legge fall.
disposizione richiamata come base della responsabilità penale fallimentare degli amministratori o gestori della società fallita
art. 33 legge fall.
richiamato nel motivo relativo alla relazione del curatore e alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari
art. 606, comma 3, c.p.p.
invocato per escludere la proponibilità in cassazione di una censura non previamente dedotta in appello
art. 157, terzo comma, c.p.
interpretato nel senso che la recidiva, quando rilevante come aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine di prescrizione anche se subvalente nel giudizio di bilanciamento
art. 69 c.p.
richiamato per escludere che il giudizio di bilanciamento neutralizzi la rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione
art. 616, comma 1, c.p.p.
base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si traducano in una mera rilettura del compendio probatorio o in doglianze di fatto già esaminate e congruamente disattese dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione d’appello abbia dato conto in modo coerente e non illogico delle risultanze acquisite.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli indicati dalla difesa.
- Ai fini della prescrizione del reato deve tenersi conto della recidiva quando essa abbia natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se nel giudizio di bilanciamento sia stata dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti.
- Una censura sulla motivazione relativa alla recidiva è inammissibile in cassazione se non è stata specificamente dedotta come motivo di appello, poiché il ricorso non può introdurre per la prima volta questioni non devolute al giudice di secondo grado.
- La tardività della memoria difensiva ne impedisce la valutazione, e comunque una memoria che non introduca elementi nuovi non incide sull’esito del giudizio di legittimità.
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