Sentenza n. 245/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -dell’ordinanza -OMISSIS- pg. N.-OMISSIS- del 22.9.2023, assunta dal Sindaco del Comune di Ferrara, avente efficacia del 23.9.2023 all’1.1.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che, per il periodo dal 23 settembre 2023 al 1° gennaio 2024 e in una specifica area cittadina, limitava il consumo e la vendita per asporto di bevande, imponeva chiusure anticipate agli esercizi commerciali e di somministrazione e prevedeva sanzioni amministrative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l’ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, TUEL, deducendo: l’assenza di gravi pericoli per la sicurezza urbana e di adeguata istruttoria e motivazione; l’insussistenza dei presupposti di contingibilità, urgenza, eccezionalità e imprevedibilità, anche perché sarebbe stato possibile utilizzare gli strumenti ordinari previsti dal regolamento di polizia urbana; la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, logicità, congruità e ragionevolezza e dell’art. 41 Cost., in ragione delle limitazioni agli orari di apertura e alla vendita, anche di bevande non alcoliche, nonché della durata delle misure; l’illegittimità della doppia sanzione pecuniaria; il difetto di motivazione con riferimento alla necessità e sufficienza delle misure; la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio e mancato coinvolgimento degli esercenti. Il Comune sosteneva invece che l’area fosse interessata da una grave situazione di degrado e pericolosità, connessa a spaccio di stupefacenti, prostituzione, reati violenti e abuso di alcol, e che le misure fossero necessarie per migliorare i controlli e tutelare sicurezza, vivibilità e quiete dei residenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente: al momento dell’adozione permaneva nell’area una grave situazione di degrado e pericolo per la pubblica incolumità, adeguatamente descritta nell’atto e ulteriormente chiarita dalla difesa comunale. La preesistenza della situazione e l’adozione di una precedente ordinanza analoga non escludevano l’urgenza, essendo sufficiente la permanenza del pericolo al momento dell’intervento. Il requisito della provvisorietà era integrato dalla durata limitata dell’ordinanza, dal 23 settembre 2023 al 1° gennaio 2024, senza prova di reiterazione. Il regolamento di polizia urbana non costituiva strumento adeguato, poiché la situazione presentava carattere straordinario e le misure adottate avevano tipologia e ambito applicativo più ampi. È stata respinta anche la censura relativa al difetto di motivazione, poiché l’ordinanza descriveva i fenomeni di illegalità e degrado, il collegamento con la vendita e il consumo di alcolici e l’efficacia delle precedenti misure nel favorire i controlli e prevenire lo spaccio. Le limitazioni sono state ritenute proporzionate, considerando la durata contenuta, le fasce orarie interessate e la funzione delle misure rispetto alla prevenzione dell’aggregazione di soggetti dediti all’abuso di alcol e allo spaccio. Infine, il TAR ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo le garanzie partecipative incompatibili con l’urgenza propria delle ordinanze contingibili e urgenti. L’istanza cautelare era stata già respinta per assenza di danno grave e irreparabile.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”
La disposizione abilita il sindaco ad adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni attuali di grave degrado e pregiudizio della vivibilità urbana, anche mediante interventi sugli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000
È richiamato dall’ordinanza quale base per la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alle violazioni degli obblighi e divieti prescritti.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestazione dei presupposti, della motivazione e della necessità delle misure, ma il TAR non accoglie le relative censure.
art. 41 Cost.
È invocato dai ricorrenti a tutela della libertà di iniziativa economica; il TAR ritiene le limitazioni proporzionate rispetto alla durata, alle fasce orarie e agli obiettivi di sicurezza e vivibilità urbana.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; il TAR ritiene adeguata la motivazione dell’ordinanza, che descrive il degrado, i fenomeni di illegalità e l’efficacia delle misure.
art. 7 l. 241/1990
Il TAR esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, poiché l’urgenza e l’attualità del pericolo sono incompatibili con il previo contraddittorio procedimentale.
art. 46 del Regolamento di polizia urbana
Lo strumento regolamentare ordinario non è ritenuto adeguato a fronteggiare la situazione straordinaria di degrado e pericolosità, anche perché le misure dell’ordinanza hanno tipologia e perimetro più ampi.
art. 14-ter l. 125/2001
È richiamato dai ricorrenti quale disciplina statale ordinaria in materia di vendita di alcolici ai minori; il TAR non ritiene tale disciplina ostativa all’adozione dell’ordinanza sindacale.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate quando sussista un pericolo attuale, grave e imminente per la pubblica incolumità o per la vivibilità urbana, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari, purché le misure siano temporanee e proporzionate.
- La circostanza che una situazione di degrado sia risalente o già nota all’amministrazione non esclude, di per sé, la contingibilità e l’urgenza: è sufficiente che il pericolo permanga al momento dell’adozione dell’ordinanza.
- Il requisito della provvisorietà è soddisfatto quando l’ordinanza abbia un’efficacia temporalmente delimitata e non risulti adottata per disciplinare in via stabile e permanente la situazione considerata.
- La motivazione di un’ordinanza contingibile e urgente è adeguata quando individua concretamente i fenomeni di degrado e pericolosità, il loro collegamento con le condotte regolate e l’idoneità delle misure a migliorare i controlli e prevenire ulteriori rischi.
- La proporzionalità delle limitazioni alle attività economiche deve essere valutata considerando congiuntamente la durata delle misure, le fasce orarie interessate, l’incidenza effettiva sull’attività e il rapporto funzionale con gli obiettivi di sicurezza, quiete e vivibilità urbana.
- Per le ordinanze contingibili e urgenti, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere escluso quando l’attualità del pericolo renda incompatibile il previo svolgimento delle garanzie partecipative con la necessità di un intervento immediato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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