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Sentenza

Sentenza n. 4898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1121 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello e ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito la legittimità dell'ordinanza sindacale né le censure rivolte alla sentenza di primo grado. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'adesione della controparte.

Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto il ricorso contro l'ordinanza sindacale di riattivazione delle utenze distaccate dal servizio di teleriscaldamento

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società energetica, poi incorporante la ricorrente originaria, aveva impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Bardonecchia con cui era stato ordinato di riattivare le utenze distaccate, al fine di garantire la continuità e la corretta erogazione del calore mediante teleriscaldamento e tutelare la salute dei cittadini. Il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello contro tale sentenza, ma, nel corso del giudizio, ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello. La società appellata ha aderito alla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia all'appello, accettata dalla controparte quanto alle spese, conduce all'estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sull'estinzione e sulla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello, quando ritualmente proposta e non ostacolata da esigenze di prosecuzione del giudizio, comporta la definizione del processo senza esame delle questioni di merito oggetto dell'impugnazione.
  • In presenza della rinuncia all'appello e dell'adesione della controparte alla compensazione, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di liteOrdinanze contingibili e urgentiTariffe e rapporti con gli utenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaServizi pubblici

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