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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 246/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in data 2 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202503256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 246/2024 del Tribunale di Varese, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 luglio 2024 e, alla data del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione all’obbligo di erogazione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Varese era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione e che, prima della proposizione dell’azione esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, per complessivi € 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza di cognizione sino al saldo. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, alla rifusione del contributo unificato e agli oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del Tribunale di Varese è stata ritenuta passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e quindi idonea a fondare l’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede del debitore costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere munito dell’attestazione di conformità; la sentenza notificata in copia conforme è stata considerata titolo esecutivo idoneo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Varese.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione in copia conforme e, prima dell’esecuzione giudiziale, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può imporre uno specifico termine per adempiere, quantificando le somme dovute secondo il contenuto del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e disciplinandone puntualmente tempi e poteri.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso autonomo per l’attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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