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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34489 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 2003. L'Agenzia delle Entrate contestava la mancata tassazione di una sopravvenienza attiva di 2.200.000 euro. La contribuente contestava inoltre il recupero a tassazione di 915.974 euro, sostenendo che i ricavi fossero di competenza del 2002, quando sarebbero divenuti certi e determinabili, e che la tassazione nel 2003 avrebbe comportato una duplicazione d'imposta. La contribuente denunciava anche vizi motivazionali, violazione delle norme sulla competenza fiscale e illegittima applicazione delle sanzioni.

La decisione

Il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, limitatamente al ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate relativo ai 2.200.000 euro, in virtù dell'accordo transattivo tra le parti: la contribuente ha versato le maggiori imposte e gli interessi, mentre l'Ufficio ha rinunciato alla pretesa sulle sanzioni. È stato invece rigettato integralmente il ricorso incidentale della contribuente relativo ai 915.974 euro. La Corte ha ritenuto che i ricavi fossero stati fatturati e contabilizzati nel 2003, che non fosse stata provata una precedente tassazione nel 2002 e che non vi fosse quindi duplicazione d'imposta. Ha inoltre escluso sia il vizio di motivazione sia l'incertezza normativa idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8

    La norma è stata richiamata in relazione alla dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente e alla franchigia riferita all'anno 2002, che ha escluso la debenza dell'imposta sulla sopravvenienza attiva di 2.200.000 euro nell'ambito della definizione della lite.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1, oggi art. 109

    I componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, salvo che la loro esistenza o il loro ammontare non siano ancora certi e determinabili in modo obiettivo.

    Il ricavo deve essere imputato all'esercizio in cui la prestazione è ultimata e il corrispettivo è certo e oggettivamente determinabile. Il contribuente non può scegliere liberamente un diverso periodo d'imposta per evitare la tassazione. Se il ricavo è stato contabilizzato e fatturato nel 2003, non può essere successivamente collocato nel 2002 soltanto per sostenere che non sia dovuta alcuna imposta.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 1

    È stato richiamato dalla CTR per qualificare la sopravvenienza attiva e imputarla all'esercizio 2003, in assenza di una precedente effettiva contabilizzazione e tassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente, ma la Corte ha escluso la violazione prospettata, ritenendo che la censura riguardasse in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle scritture contabili.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    La disapplicazione delle sanzioni è possibile in presenza di obiettiva incertezza normativa, cioè quando, dopo un corretto procedimento interpretativo, non sia possibile individuare in modo univoco la norma applicabile. Tale situazione non è stata ravvisata nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Il controllo di legittimità non consente di rivalutare il merito, le prove o la ricostruzione fattuale, ma riguarda soltanto anomalie motivazionali gravi, come la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l'incomprensibilità della decisione.

Massime di principio

  • Il principio di competenza fiscale è inderogabile: i ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui sono certi e oggettivamente determinabili, non a quello scelto dal contribuente per ragioni di convenienza fiscale.
  • Chi sostiene che un ricavo appartenga a un esercizio diverso da quello della fatturazione deve dimostrare che, nell'esercizio precedente, il ricavo fosse già certo e determinabile e che la relativa tassazione sia stata effettivamente assolta.
  • La mera iscrizione contabile di ricavi o ratei non dimostra necessariamente l'avvenuta tassazione: occorre verificare dichiarazioni, liquidazioni e versamenti effettivi.
  • La doppia imposizione non si presume. Se lo stesso componente è stato tassato nell'annualità errata, la tutela ordinaria consiste nella richiesta di rimborso della maggiore imposta dopo l'accertamento definitivo, non nell'esenzione dal pagamento nell'annualità corretta.
  • Il contribuente non può modificare nel corso del giudizio la propria ricostruzione contabile e fiscale sostenendo alternativamente che il ricavo appartenga a un anno o a un altro soltanto per evitare qualsiasi imposizione.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le censure devono riguardare effettivi errori di diritto o anomalie motivazionali gravi e riconoscibili.
  • Le sanzioni tributarie non vengono automaticamente disapplicate quando la materia è complessa; è necessario dimostrare una vera incertezza normativa oggettiva, non una semplice difficoltà applicativa o un dissenso interpretativo.

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