Sentenza del 27/12/2019 n. 34489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 2003. L'Agenzia delle Entrate contestava la mancata tassazione di una sopravvenienza attiva di 2.200.000 euro. La contribuente contestava inoltre il recupero a tassazione di 915.974 euro, sostenendo che i ricavi fossero di competenza del 2002, quando sarebbero divenuti certi e determinabili, e che la tassazione nel 2003 avrebbe comportato una duplicazione d'imposta. La contribuente denunciava anche vizi motivazionali, violazione delle norme sulla competenza fiscale e illegittima applicazione delle sanzioni.
La decisione
Il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, limitatamente al ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate relativo ai 2.200.000 euro, in virtù dell'accordo transattivo tra le parti: la contribuente ha versato le maggiori imposte e gli interessi, mentre l'Ufficio ha rinunciato alla pretesa sulle sanzioni. È stato invece rigettato integralmente il ricorso incidentale della contribuente relativo ai 915.974 euro. La Corte ha ritenuto che i ricavi fossero stati fatturati e contabilizzati nel 2003, che non fosse stata provata una precedente tassazione nel 2002 e che non vi fosse quindi duplicazione d'imposta. Ha inoltre escluso sia il vizio di motivazione sia l'incertezza normativa idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 8
La norma è stata richiamata in relazione alla dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente e alla franchigia riferita all'anno 2002, che ha escluso la debenza dell'imposta sulla sopravvenienza attiva di 2.200.000 euro nell'ambito della definizione della lite.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1, oggi art. 109
I componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, salvo che la loro esistenza o il loro ammontare non siano ancora certi e determinabili in modo obiettivo.
Il ricavo deve essere imputato all'esercizio in cui la prestazione è ultimata e il corrispettivo è certo e oggettivamente determinabile. Il contribuente non può scegliere liberamente un diverso periodo d'imposta per evitare la tassazione. Se il ricavo è stato contabilizzato e fatturato nel 2003, non può essere successivamente collocato nel 2002 soltanto per sostenere che non sia dovuta alcuna imposta.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 1
È stato richiamato dalla CTR per qualificare la sopravvenienza attiva e imputarla all'esercizio 2003, in assenza di una precedente effettiva contabilizzazione e tassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67
La disposizione è stata invocata dalla contribuente, ma la Corte ha escluso la violazione prospettata, ritenendo che la censura riguardasse in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle scritture contabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni è possibile in presenza di obiettiva incertezza normativa, cioè quando, dopo un corretto procedimento interpretativo, non sia possibile individuare in modo univoco la norma applicabile. Tale situazione non è stata ravvisata nel caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il controllo di legittimità non consente di rivalutare il merito, le prove o la ricostruzione fattuale, ma riguarda soltanto anomalie motivazionali gravi, come la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l'incomprensibilità della decisione.
Massime di principio
- Il principio di competenza fiscale è inderogabile: i ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui sono certi e oggettivamente determinabili, non a quello scelto dal contribuente per ragioni di convenienza fiscale.
- Chi sostiene che un ricavo appartenga a un esercizio diverso da quello della fatturazione deve dimostrare che, nell'esercizio precedente, il ricavo fosse già certo e determinabile e che la relativa tassazione sia stata effettivamente assolta.
- La mera iscrizione contabile di ricavi o ratei non dimostra necessariamente l'avvenuta tassazione: occorre verificare dichiarazioni, liquidazioni e versamenti effettivi.
- La doppia imposizione non si presume. Se lo stesso componente è stato tassato nell'annualità errata, la tutela ordinaria consiste nella richiesta di rimborso della maggiore imposta dopo l'accertamento definitivo, non nell'esenzione dal pagamento nell'annualità corretta.
- Il contribuente non può modificare nel corso del giudizio la propria ricostruzione contabile e fiscale sostenendo alternativamente che il ricavo appartenga a un anno o a un altro soltanto per evitare qualsiasi imposizione.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le censure devono riguardare effettivi errori di diritto o anomalie motivazionali gravi e riconoscibili.
- Le sanzioni tributarie non vengono automaticamente disapplicate quando la materia è complessa; è necessario dimostrare una vera incertezza normativa oggettiva, non una semplice difficoltà applicativa o un dissenso interpretativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 426 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 427 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 9483 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 34477 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 34478 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 dic 2019Sentenza del 27/12/2019 n. 34480 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →