Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-940/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021. — Les Chirurgiens-Dentistes de France e a. contro Ministre des Solidarités et de la Santé e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 4 septies, paragrafo 6 – Normativa nazionale – Possibilità autorizzata di un accesso parziale ad una delle professioni che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. — Causa C-940/19

Giurisprudenza europea62019CJ0940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36 nel senso che il divieto riguarda i professionisti già coperti dal riconoscimento automatico, non le professioni in quanto tali. Pertanto, uno Stato membro può prevedere l’accesso parziale a una professione sanitaria inclusa nel capo III del titolo III della direttiva. La soluzione è fondata sul tenore letterale della norma, sul contesto sistematico e sugli obiettivi di libera circolazione e mobilità professionale.

Accesso parziale alle professioni sanitarie soggette a riconoscimento automatico delle qualifiche professionali: l’articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36 non vieta una normativa nazionale che lo consenta.

La questione giuridica

Se l’articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, debba essere interpretato nel senso che esclude la possibilità, per uno Stato membro, di introdurre un accesso parziale a una professione che rientra nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dal capo III del titolo III della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, come modificata, esclude dall’istituto dell’accesso parziale solo i professionisti che già beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, ma non vieta agli Stati membri di prevedere un accesso parziale a una professione rientrante nel sistema di riconoscimento automatico. Ne consegue che una normativa nazionale che ammetta tale accesso parziale è compatibile con la direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • Articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 21 della direttiva 2005/36/CE

Accesso parziale alle professioni sanitarie soggette a riconoscimento automatico delle qualifiche

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con specifico riferimento alla possibilità di accesso parziale ad alcune professioni sanitarie disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Il giudizio nazionale trae origine da ricorsi di varie organizzazioni professionali contro atti normativi francesi che avevano esteso l’accesso parziale anche a professioni rientranti nel regime di riconoscimento automatico.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, Les chirurgiens-dentistes de France e altre associazioni e ordini professionali hanno chiesto l’annullamento, totale o parziale, del decreto francese n. 2017-1520 del 2 novembre 2017 e di due ordinanze ministeriali del 4 e dell’8 dicembre 2017. Le censure si fondavano sull’assunto che la normativa nazionale fosse incompatibile con l’articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36, perché avrebbe consentito l’accesso parziale anche per professioni come medico, dentista, ostetrica e infermiere, che rientrano nel sistema di riconoscimento automatico.

Il Conseil d’État ha ritenuto che l’interpretazione della disposizione europea fosse निर्णisiva per la soluzione della controversia e ha quindi formulato la questione pregiudiziale alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE;
  • l’articolo 4 della direttiva 2005/36, che disciplina gli effetti del riconoscimento e menziona l’accesso parziale in deroga;
  • l’articolo 4 septies della direttiva 2005/36, che regola l’accesso parziale;
  • l’articolo 4 septies, paragrafo 6, che esclude dall’applicazione dell’istituto i professionisti beneficiari del riconoscimento automatico ai sensi dei capi II, III e III bis del titolo III;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, relativo al principio del riconoscimento automatico per le professioni armonizzate, tra cui medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

Vengono altresì valorizzati i considerando 1 e 19 della direttiva 2005/36 e il considerando 7 della direttiva 2013/55.

Ragionamento della Corte

La Corte parte da un’interpretazione letterale dell’articolo 4 septies, paragrafo 6, osservando che la disposizione si riferisce ai "professionisti" che beneficiano del riconoscimento automatico, e non alle "professioni" oggetto di tale riconoscimento. Ne deriva che l’esclusione riguarda le persone già pienamente abilitate al regime automatico, non le professioni in quanto categorie astratte.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha deliberatamente distinto, nella direttiva, tra professioni e professionisti. Tale lettura è confermata anche dalla genesi normativa della disposizione, poiché l’emendamento finale ha adottato il riferimento ai professionisti, non alle professioni.

Quanto alla ratio, la Corte osserva che la direttiva 2013/55 ha introdotto l’accesso parziale per rafforzare la libera circolazione e ridurre gli ostacoli alla mobilità, soprattutto nei casi in cui il professionista sia qualificato per esercitare solo una parte delle attività ricomprese nella professione dello Stato membro ospitante. Escludere in radice l’accesso parziale per le professioni soggette a riconoscimento automatico vanificherebbe in parte tale obiettivo.

La Corte aggiunge che l’accesso parziale non compromette il sistema di armonizzazione minima alla base del riconoscimento automatico: chi beneficia dell’accesso parziale opera solo su una parte delle attività professionali, sotto il titolo professionale dello Stato d’origine, con l’obbligo di indicare chiaramente ai destinatari dei servizi l’ambito delle attività svolte. Il riconoscimento automatico continua invece a valere integralmente per chi soddisfa i requisiti armonizzati e può esercitare tutte le attività della professione.

Infine, la Corte richiama il considerando 7 della direttiva 2013/55, dal quale risulta che, sebbene l’accesso parziale possa essere rifiutato per motivi imperativi di interesse generale, in linea di principio esso è concepito anche per le professioni sanitarie, proprio perché la norma presume la sua possibile applicazione salvo limiti specifici.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 4 septies, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, come modificata, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che ammette la possibilità di accesso parziale a una delle professioni rientranti nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dal capo III del titolo III della direttiva.

Principio affermato

L’accesso parziale può essere previsto anche per professioni soggette al riconoscimento automatico; l’esclusione dell’articolo 4 septies, paragrafo 6, riguarda soltanto i professionisti che già beneficiano del riconoscimento automatico e non impedisce allo Stato membro di disciplinare un accesso parziale alle attività di una professione sanitaria armonizzata.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani interessati a mobilità professionale in ambito UE, la sentenza chiarisce che il regime di riconoscimento automatico non esaurisce ogni possibile assetto normativo nazionale: uno Stato membro può ammettere forme di accesso parziale, purché restino rispettati i limiti fissati dalla direttiva e gli eventuali motivi imperativi di interesse generale. Per le professioni sanitarie, ciò apre uno spazio regolatorio rilevante, soprattutto nei casi di qualifiche estere che coprono solo porzioni dell’attività professionale riconosciuta nello Stato ospitante.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibera circolazione dei professionistiprofessioni sanitarieaccesso parziale alle professioni regolamentate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.