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Sentenza

Sentenza n. 1043/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del 25.11.2024, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, protocollo mittente -OMISSIS-, con il quale il ricorrente veniva sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi 2 (due); - di tutti gli atti del procedimento disciplinare, oltre che di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: -del Decreto del -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale veniva stabilita “la detrazione di anzianità assoluta dal 6 gennaio 2020 al 6 marzo 2020””, in collegamento con la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due inflitta con provvedimento del 22.11.2024; - di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202500172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per due mesi e successivo provvedimento di detrazione dell'anzianità per il periodo corrispondente alla sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 25 novembre 2024 con cui gli è stata inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi, in relazione alla positività ai cannabinoidi riscontrata mediante drug test, nonché il successivo decreto con cui è stata disposta la detrazione dell'anzianità assoluta dal 6 gennaio 2020 al 6 marzo 2020. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1392, comma 2, e 1398 del d.lgs. 66/2010 e la tardività del procedimento disciplinare, sostenendo che il termine di sessanta giorni per la contestazione degli addebiti decorresse dalla ricezione dell'esito delle controanalisi, avvenuta il 7 febbraio 2024. Con il secondo motivo ha censurato la sproporzione e l'illogicità della sanzione, ai sensi dell'art. 1355 del d.lgs. 66/2010, lamentando la mancata considerazione dell'ottima carriera e dell'assenza di precedenti disciplinari, nonché violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione, trasparenza e arbitrarietà. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio di specificità della contestazione, la non corrispondenza tra addebito contestato e violazione sanzionata, difetto di istruttoria e motivazione e lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Con i motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di detrazione dell'anzianità, deducendone vizi propri, tra cui violazione degli artt. 858, 885, 1357 e 1379 del d.lgs. 66/2010, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, nonché illegittimità derivata dalla sanzione presupposta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto alla tempestività, ha ritenuto che la conclusione degli accertamenti preliminari non coincida con la mera acquisizione dell'esito del test di conferma, ma con la decisione dell'autorità competente di avviare l'inchiesta formale. Nel caso concreto tale momento è stato individuato nell'atto del 17 aprile 2024 con cui il Comando Squadra Aerea ha disposto l'apertura dell'inchiesta formale e nominato l'ufficiale inquirente; la contestazione degli addebiti del 7 maggio 2024 è quindi intervenuta entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1392, comma 2, del d.lgs. 66/2010. Quanto alla proporzionalità, il Collegio ha riconosciuto all'Amministrazione ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dell'infrazione e nella scelta della sanzione, sindacabile solo in presenza di travisamento, evidente sproporzione, palese irrazionalità o manifesta incoerenza con l'istruttoria. L'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un militare, anche fuori dal servizio, è stata ritenuta lesiva dei doveri connessi allo status e al grado e idonea a compromettere il prestigio e l'immagine delle Forze Armate. La sospensione di due mesi, inferiore al massimo edittale, non è risultata manifestamente illogica o sproporzionata. È stata inoltre esclusa la violazione del principio di specificità, poiché il fatto materiale della positività ai cannabinoidi è rimasto invariato e sufficientemente determinato dalla contestazione alla decisione finale; il passaggio dalla formula ipotetica dell'avvio a quella assertiva del provvedimento sanzionatorio riflette la fisiologica conclusione dell'istruttoria e non ha inciso sul diritto di difesa. I motivi aggiunti sono stati respinti sia quanto all'illegittimità derivata, per la legittimità della sanzione presupposta, sia quanto ai vizi propri: la detrazione dell'anzianità è un atto dichiarativo e vincolato di ricostruzione della carriera, non una nuova sanzione e non ha efficacia retroattiva. Essa costituisce l'effetto legale automatico della sospensione, comportando la non computabilità del periodo di sospensione ai fini dell'anzianità e il conseguente posticipo della decorrenza dell'anzianità di grado. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari

    Il termine di sessanta giorni decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, individuata nella decisione dell'autorità competente di avviare l'inchiesta formale, non dalla mera acquisizione del risultato del test di conferma.

  • art. 1398 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta tardività del procedimento; il TAR ha comunque ritenuto rispettati i termini disciplinari applicabili.

  • art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, d.P.R. 90/2010

    180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente

    La disposizione concorre a individuare il termine entro cui devono essere espletati gli accertamenti preliminari di stato.

  • art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. 90/2010

    180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente

    La disposizione conferma il termine di conclusione degli accertamenti preliminari, cui segue il termine di sessanta giorni per la contestazione degli addebiti.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale parametro della valutazione della gravità dell'infrazione e della proporzionalità della sanzione disciplinare militare.

  • art. 858 d.lgs. 66/2010

    Costituisce la base normativa della ricostruzione della carriera e della detrazione del periodo di sospensione dal computo dell'anzianità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alle censure di difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio e del provvedimento di detrazione dell'anzianità, ritenute infondate.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Applicato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente le spese di giudizio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento delle eccezionali ragioni che hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato per infrazione disciplinare, il termine di sessanta giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, che si perfeziona con la decisione dell'autorità competente di avviare l'inchiesta formale, e non con la mera acquisizione dell'esito di un accertamento tecnico o di un test di conferma.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione disciplinare militare costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, salvo il caso di travisamento dei fatti, evidente sproporzione, palese irrazionalità o manifesta incoerenza con le risultanze istruttorie.
  • L'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un militare può integrare una grave violazione dei doveri inerenti allo status e al grado anche se la condotta è tenuta fuori dal servizio, in quanto idonea a ledere il prestigio e l'immagine delle Forze Armate.
  • La specificità della contestazione disciplinare è rispettata quando il fatto materiale addebitato rimane identico e sufficientemente determinato dalla contestazione iniziale al provvedimento finale; il passaggio da una formulazione ipotetica a una formulazione assertiva riflette l'esito dell'istruttoria e non viola il diritto di difesa se l'incolpato ha potuto comprendere l'addebito e difendersi.
  • La detrazione dell'anzianità conseguente alla sospensione disciplinare dall'impiego non costituisce una nuova sanzione né applicazione retroattiva di una sanzione, ma un atto dichiarativo e vincolato di ricostruzione della carriera che dà attuazione all'effetto legale della non computabilità del periodo di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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