Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1416/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Torino ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202502784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare, motivato con un generico richiamo a precedenti penali e a una relazione della Questura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, deducendo il difetto di motivazione, poiché l’atto richiamava genericamente l’art. 103, comma 1, lettere c) e d), del d.l. n. 34/2020 senza indicare quali precedenti penali fossero ostativi né consentire di comprendere la concreta ragione del diniego. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di avere prodotto il proprio casellario giudiziale e quello del datore di lavoro, dai quali non risultavano condanne penali, e ha lamentato che l’amministrazione non avesse considerato le contestazioni già formulate nel procedimento. In via subordinata, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In sede cautelare il TAR aveva già accolto la domanda ai fini del riesame, ma l’amministrazione non aveva dato esecuzione all’ordinanza né prodotto in giudizio la relazione della Questura richiamata nel diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il giudice ha rilevato che la disciplina dell’emersione individua specifiche cause di inammissibilità e di esclusione connesse a condanne del datore di lavoro, a determinate condanne del lavoratore e alla sua pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza. Tuttavia, l’atto non indicava quali precedenti penali del lavoratore avessero determinato il rigetto e si limitava a richiamare genericamente una relazione della Questura, mai prodotta in giudizio. Tale carenza impediva di comprendere l’iter logico e giuridico della decisione e rendeva impossibile il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il difetto di motivazione risultava aggravato dal fatto che i richiedenti avevano già contestato l’assenza di elementi ostativi durante il procedimento, senza che l’amministrazione desse una risposta puntuale. Il TAR ha inoltre ravvisato un difetto di istruttoria, anche perché l’amministrazione non aveva preso posizione sulle contestazioni e non aveva ottemperato all’ordine cautelare di riesame. L’amministrazione dovrà quindi riesaminare l’istanza e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, congruamente motivato e rispettoso dei criteri indicati nella sentenza. La censura subordinata relativa al permesso per attesa occupazione è stata assorbita. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva [...] e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro [...] possono presentare istanza [...] per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare

    La disposizione disciplina i presupposti soggettivi e temporali della procedura di emersione dal lavoro irregolare.

  • art. 103, comma 8, d.l. 34/2020

    Costituisce causa di inammissibilità delle istanze [...] la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni [...] per

    La norma individua le condanne del datore di lavoro che impediscono l’accesso alla procedura nei casi previsti.

  • art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020

    non siano ammessi alla procedura di emersione [...] coloro che risultino condannati [...] per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti [...]

    La disposizione individua alcune cause di esclusione riferite alle condanne del lavoratore; il loro concreto impiego deve essere esplicitato nel provvedimento di diniego.

  • art. 103, comma 10, lett. d), d.l. 34/2020

    comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato [...] Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne [...] per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale

    La norma consente l’esclusione dello straniero ritenuto minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza, ma richiede una valutazione concretamente conoscibile e adeguatamente motivata.

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta

    La sentenza richiama la norma per evidenziare che, ai fini delle cause ostative previste dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, rilevano anche le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone coinvolte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Un provvedimento di rigetto di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare non può limitarsi a richiamare genericamente precedenti penali o una relazione informativa: deve indicare gli elementi concreti e la specifica causa ostativa prevista dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, così da rendere comprensibili le ragioni della decisione e consentire il sindacato giurisdizionale.
  • Quando l’amministrazione fonda il diniego di emersione sulla pericolosità dello straniero o su condanne ostative, deve svolgere e rappresentare una valutazione concreta riferita ai presupposti normativi, non potendo sostituire la motivazione con un rinvio generico ad atti istruttori non conoscibili.
  • La mancata produzione in giudizio della relazione della Questura richiamata nel provvedimento, unitamente all’assenza di indicazione dei precedenti penali rilevanti, conferma il difetto di motivazione e impedisce di verificare la correttezza dell’istruttoria posta a fondamento del diniego.
  • Se l’amministrazione non esegue un’ordinanza cautelare che impone il riesame dell’istanza e non prende posizione sulle contestazioni dell’interessato, tale comportamento rafforza il difetto di istruttoria e impone, a seguito dell’annullamento, una nuova conclusione espressa e congruamente motivata del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.