Cassazione Civile, Ordinanza n. 21730/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento di euro 98,00, notificato via PEC, richiesto per il versamento del contributo unificato relativo a un’istanza di sospensione proposta nel giudizio di appello civile in cui la ricorrente era parte. La contribuente aveva già versato il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo dell’appello e sostiene che non fosse dovuto un ulteriore importo per la fase cautelare. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell’invito. In appello, invece, la CTR ha riformato la decisione ritenendo legittima la richiesta del contributo aggiuntivo e ha condannato la parte alle spese anche in favore della cancelleria. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti quattro motivi: 1) omessa o apparente motivazione della sentenza d’appello e dell’invito al pagamento, con violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi, dello Statuto del contribuente, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; 2) erronea condanna alle spese in favore della cancelleria non costituita nel primo grado e mancata compensazione nonostante il rigetto dell’istanza cautelare di Equitalia; 3) illegittimità della richiesta di un ulteriore contributo unificato per l’istanza di sospensione, sostenendo che si tratti di subprocedimento incidentale non autonomo, con violazione dei principi di legalità e uguaglianza; 4) ulteriore censura sulla motivazione dell’atto e della sentenza in relazione all’invito al pagamento.
La decisione
La Corte accoglie solo il primo motivo, limitatamente alla statuizione sulle spese in favore della cancelleria, ritenendo che questa non fosse costituita nel giudizio di primo grado e quindi non potesse ottenere la rifusione delle spese di quel grado. Cassata la sentenza sul punto, la causa viene decisa nel merito con riduzione della condanna alle spese di primo e secondo grado in favore della cancelleria, sottraendo euro 250,00 dal totale liquidato. Rigetta invece il quarto motivo sulla motivazione, il secondo motivo sulle spese per la fase cautelare e il terzo motivo sulla debenza dell’ulteriore contributo unificato, affermando che esso è dovuto quando l’istanza di sospensione viene trattata con autonoma fissazione di udienza ex art. 351, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 3 L. 241/1990
richiamato dalla ricorrente come fonte dell’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte non accoglie la censura di nullità per difetto di motivazione dell’invito al pagamento.
art. 7 L. 212/2000
invocato quale norma sul dovere di motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene comunque comprensibile la pretesa in relazione al numero di ruolo e all’importo richiesto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale parametro di motivazione della sentenza tributaria, ma il relativo motivo viene rigettato.
art. 132 c.p.c.
dedotto per asserita motivazione apparente della sentenza d’appello; la censura non è accolta.
art. 111 Cost.
richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte non ravvisa il vizio prospettato.
art. 91 c.p.c.
norma richiamata per la condanna alle spese; la Corte afferma che non possono essere liquidate spese in favore di una parte che non si era costituita in primo grado.
art. 15 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di spese nel processo tributario; non viene però accolta la censura sulla compensazione.
art. 92 c.p.c.
invocato per sostenere la compensazione delle spese; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della soccombenza reciproca.
art. 15, comma 2-quater, d.lgs. 546/1992
citato nel secondo motivo connesso alle spese di lite; la censura è rigettata.
art. 9, comma 1, d.P.R. 115/2002
la Corte afferma che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio e, nel caso del subprocedimento autonomo di sospensiva ex art. 351, comma 2, c.p.c., è dovuto un ulteriore contributo.
art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato per gli importi del contributo unificato, incluso l’importo di euro 98,00.
art. 351, comma 2, c.p.c.
considerato dalla Corte come base del subprocedimento autonomo di sospensione con autonoma fissazione dell’udienza e quindi dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
art. 351, comma 3, c.p.c.
richiamato per descrivere il procedimento cautelare in camera di consiglio e la possibilità di sospensione provvisoria.
art. 283 c.p.c.
richiamato in relazione alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; la Corte distingue tra fase cautelare autonoma e mera fase incidentale.
art. 384 c.p.c.
usato come base per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza sul capo relativo alle spese.
art. 1, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente
invocato contro interpretazioni estensive in materia tributaria; la Corte non lo ritiene violato.
art. 2, comma 3, Statuto dei diritti del contribuente
richiamato per sostenere l’esigenza di chiarezza della disciplina tributaria; la Corte non ravvisa illegittimità della norma applicata.
art. 101, comma 2, Cost.
citato per affermare la soggezione del giudice soltanto alla legge; la Corte non riconosce la violazione prospettata.
art. 3 Cost.
richiamato sotto il profilo dell’eguaglianza e della disparità rispetto al rito tributario; la Corte esclude la violazione perché il trattamento differenziato dipende da riti e presupposti diversi.
art. 9, comma 1, tabella 1, legge 488/1999
la Corte lo richiama, per il tramite della disciplina del contributo unificato, a sostegno della debenza del tributo nel caso di subprocedimento autonomo.
art. 16 d.P.R. 115/2002
richiamato dalla CTR a fondamento della legittimità dell’invito al pagamento.
DM MEF n. 321/1999
citato dalla CTR tra le fonti regolamentari poste a base della pretesa.
Massime di principio
- Quando il giudice di appello liquida le spese anche in favore di una parte che non risulta costituita nel grado precedente, la statuizione è errata nella misura in cui comprende spese non sostenute da quella parte; in cassazione il vizio può essere corretto senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La doglianza di difetto di motivazione dell’atto e quella di motivazione della sentenza devono essere tenute distinte: la loro commistione può rendere il motivo inidoneo a censurare in modo specifico la decisione impugnata.
- La motivazione dell’invito al pagamento del contributo unificato è sufficiente quando l’atto consenta di individuare con chiarezza la pretesa, anche tramite il richiamo al numero di ruolo e all’importo richiesto.
- In tema di spese processuali, la valutazione della soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente esercitata; ciò vale anche quando si tratti di una fase cautelare interna al processo principale.
- L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza può dare luogo, se trattata con autonoma fissazione di udienza ex art. 351, comma 2, c.p.c., a un subprocedimento autonomo; in tale ipotesi è dovuto un ulteriore contributo unificato.
- La disciplina del contributo unificato può differenziare i trattamenti tra riti e fasi processuali senza violare l’eguaglianza, purché il diverso regime sia ancorato a presupposti oggettivi uguali per tutti i destinatari della medesima fattispecie.
- In cassazione, quando la censura è accolta solo su un capo autonomo e la causa è decidibile allo stato degli atti, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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