Sentenza n. 3676/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Latina (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, con iscrizione senza grado nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano e modifica della causa di cessazione dal servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui gli era stata inflitta la perdita del grado per rimozione, unitamente agli atti del procedimento disciplinare e alla comunicazione all'INPS della modifica della causa di cessazione dal servizio. In primo grado aveva dedotto: violazione dei termini previsti dall'art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010 per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare di stato; irragionevolezza, illogicità, incongruità e carenza di motivazione; erronea interpretazione della legge e uso distorto della discrezionalità; arbitrio valutativo; omessa o insufficiente istruttoria e mancanza di autonomi accertamenti amministrativi; travisamento dei fatti; sproporzione della sanzione. Le censure erano riferite a fatti oggetto di procedimenti penali conclusi per prescrizione, relativi alla detenzione e alla disponibilità di materiale pedopornografico. In appello sono stati riproposti i motivi concernenti i termini del procedimento disciplinare, l'efficacia della sentenza penale e l'asserita carenza degli accertamenti tecnici e istruttori.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, con salvezza degli atti impugnati. Quanto ai termini, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza penale irrevocabile era stata acquisita dall'amministrazione il 7 gennaio 2020; la contestazione degli addebiti era stata notificata il 23 luglio 2020 e il procedimento si era concluso l'11 novembre 2020. Nel computo doveva essere escluso il periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, in applicazione della sospensione emergenziale prevista dalla normativa Covid-19; pertanto non risultavano violati né il termine di 90 giorni per l'avvio né quello di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare di stato. Quanto alla sentenza penale, il giudice ha affermato che il non luogo a procedere per prescrizione non costituisce un accertamento pieno dell'insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato e non impedisce all'amministrazione di valutare disciplinarmente i medesimi fatti. L'amministrazione può utilizzare gli elementi raccolti nel procedimento penale, purché proceda a una autonoma e attenta rivalutazione, nel rispetto del contraddittorio. Nel caso concreto il materiale penale era stato sottoposto a autonomi accertamenti e valutazioni, anche alla luce delle difese dell'interessato. È stata inoltre esclusa la carenza istruttoria: il militare aveva potuto accedere agli atti, ottenerne copia, chiedere l'acquisizione di documenti, l'escussione di testi e lo svolgimento di indagini, nonché presentare deduzioni difensive, valutate dall'ufficiale inquirente e dalla commissione di disciplina. La contestazione era sufficientemente precisa da consentire l'esatta individuazione degli addebiti e il pieno esercizio del diritto di difesa. La sanzione è stata ritenuta il risultato di un procedimento articolato e rispettoso della normativa, fondato su un quadro comportamentale ritenuto contrario ai doveri di fedeltà, lealtà e rettitudine e gravemente lesivo dell'immagine e del prestigio del Corpo. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. n. 66/2010
Disciplina i termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare di stato; nel caso concreto il giudice ha ritenuto rispettati i termini di 90 e 270 giorni, computati escludendo il periodo di sospensione emergenziale.
art. 103, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020
Ha imposto di non computare, ai fini dei termini dei procedimenti amministrativi, il periodo emergenziale decorrente dal 23 febbraio 2020.
art. 37, comma 1, d.l. n. 23/2020, convertito dalla l. n. 40/2020
Ha prorogato la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi sino al 15 maggio 2020.
art. 653, comma 1, c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso
L'efficacia vincolante nel procedimento disciplinare ricorre quando vi sia un giudicato penale assolutorio con pieno accertamento dell'insussistenza del fatto, della sua non attribuibilità all'imputato o della sua irrilevanza penale; non opera in caso di proscioglimento per prescrizione.
art. 129 c.p.p.
Il giudice penale deve pronunciare assoluzione o non luogo a procedere con formula piena quando dagli atti risulti evidente l'insussistenza del fatto, la mancata commissione o l'irrilevanza penale, anche in presenza di una causa estintiva; il giudice ha rilevato che tale situazione non ricorreva nel caso esaminato.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato per il parametro di completezza, sia pure sintetica, della motivazione della sentenza gravata.
art. 88, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per prescrizione non accerta necessariamente l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato e, pertanto, non impedisce l'avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare per i medesimi fatti.
- Nel procedimento disciplinare l'amministrazione può utilizzare gli elementi probatori raccolti nel procedimento penale, purché li sottoponga a una autonoma e attenta rivalutazione e garantisca all'interessato il pieno contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.
- L'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio disciplinare opera quando la sentenza penale contenga un accertamento pieno dell'insussistenza del fatto, della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale; non opera per il proscioglimento determinato dalla prescrizione né, secondo la motivazione, per l'assoluzione pronunciata per insufficienza di prova.
- La contestazione disciplinare è adeguata quando indica con precisione l'azione o omissione contestata e la sua rilevanza disciplinare, consentendo all'incolpato di individuare esattamente l'addebito e di predisporre ogni utile difesa.
- I termini del procedimento disciplinare di stato non risultano violati quando, nel loro computo, venga escluso il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi previsto dalla normativa emergenziale Covid-19.
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