Cassazione Civile, Ordinanza n. 06152/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte costituita e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto privato ha proposto un ricorso definito come regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 48 c.p.c., chiedendo di dichiarare la nullità o l'annullamento di due ordinanze e di un decreto emessi dal giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro nell'ambito di un procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., nonché di accogliere le questioni già dedotte nel ricorso introduttivo e di affermare la competenza di altro tribunale indicato in via alternativa. Il Ministero ha resistito eccependo l'inammissibilità. La Corte ha rilevato che i provvedimenti impugnati non erano statuizioni sulla competenza, ma atti processuali o, nel caso dell'ordinanza finale, una decisione di merito sulla cautela fondata su fumus e periculum; in materia cautelare il regolamento di competenza è inammissibile, poiché i provvedimenti sono provvisori, riproponibili e non definitivi, e contro il rigetto cautelare lo strumento corretto è il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Norme richiamate
ricorso necessario di competenza
Il regolamento necessario è ammissibile solo contro provvedimenti che decidono in via definitiva sulla competenza senza decidere il merito.
Se il provvedimento decide insieme su competenza e merito, la parte può impugnare con regolamento o con i mezzi ordinari per la parte di merito.
Richiamato dal ricorrente quale base del ricorso cautelare ante causam.
Il rigetto del provvedimento cautelare avrebbe dovuto, semmai, essere impugnato con reclamo al collegio.
Il giudizio era stato instaurato come ricorso cautelare d'urgenza ante causam; in tale ambito il regolamento di competenza è ritenuto inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, il regolamento di competenza è inammissibile quando i provvedimenti impugnati hanno natura provvisoria o costituiscono semplici atti processuali privi di decisorietà e definitività.
- Solo i provvedimenti che pronunciano in modo definitivo sulla competenza senza decidere il merito sono suscettibili di regolamento necessario di competenza.
- Se il giudice rigetta una domanda cautelare per difetto di fumus o periculum, il rimedio esperibile è il reclamo cautelare e non il regolamento di competenza.
- Gli atti ordinatori del processo, anche se contestati dalla parte, non sono di regola autonomamente impugnabili se non contengono una statuizione decisoria sulla competenza o sul merito.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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