Cassazione Civile, Ordinanza n. 14735/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
Due componenti di una commissione di collaudo per lavori di disinquinamento della costa tirrenica chiedevano, nei confronti della Regione Calabria e dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale, il pagamento del saldo del compenso loro spettante per l'attività svolta. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo non provato il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte dell'amministrazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 92 r.d. n. 350/1895 per la corretta qualificazione dell'attività di collaudo come attività con poteri tecnico-amministrativi; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla riferibilità dell'attività alla Regione e sul riconoscimento dell'utilitas; 3) violazione dell'art. 2041 c.c. per avere la Corte d'appello richiesto la prova del riconoscimento implicito dell'utilità da parte dell'ente; 4) violazione dell'art. 2041 c.c. e della disciplina della gestione commissariale emergenziale per avere escluso la rilevanza degli atti e della consapevolezza dell'amministrazione; 5) omesso esame sul motivo relativo ai criteri di determinazione dell'indennizzo. La Regione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla propria asserita carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le funzioni erano ormai transitate ad altri enti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della Regione, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata sulla questione del rapporto processuale tra Regione e ufficio commissariale: il fenomeno successorio è stato ricondotto all'art. 111 c.p.c. e non all'art. 110 c.p.c. Quanto al ricorso principale, ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e il quarto motivo e dichiarato assorbito il quinto. La sentenza di merito è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame nel merito e per le spese. La Corte ha affermato il principio per cui, nell'azione di arricchimento senza causa contro la pubblica amministrazione, l'attore deve provare solo il proprio depauperamento e il corrispondente arricchimento dell'ente, mentre spetta alla P.A. provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per inconsapevolezza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non è utilizzabile per questioni o punti di diritto
art. 92 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
richiamato per la qualificazione dell'attività di collaudo di opere pubbliche come attività con esercizio di potestà amministrative
art. 2041 c.c.
nell'azione di arricchimento senza causa contro la P.A. l'attore prova depauperamento e arricchimento; spetta all'ente provare rifiuto dell'arricchimento o impossibilità del rifiuto per inconsapevolezza
art. 110 c.p.c.
la Corte d'appello lo aveva applicato alla successione processuale; la Cassazione ha ritenuto la disciplina non corretta per il caso di specie
art. 111 c.p.c.
ritenuto il corretto paradigma processuale per la successione nei rapporti controversi conseguente alla cessazione della gestione commissariale
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione sul punto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione al contributo unificato dovuto dalla parte soccombente nel ricorso incidentale
art. 1, comma 422, L. 27 dicembre 2013, n. 147
norma richiamata nel ragionamento sulla successione della Regione nei rapporti delle strutture commissariali
artt. 5 e ss. L. 24 febbraio 1992, n. 225
richiamati nel motivo di ricorso per la disciplina dell'emergenza e delle strutture commissariali
artt. 141, 143 e 153 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamati nel ricorso incidentale sulla titolarità degli impianti e delle funzioni in materia ambientale
art. 822 c.c. e ss.
richiamato nel ricorso incidentale per il regime dei beni demaniali
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare che l'interesse ad impugnare postula soccombenza sostanziale
Massime di principio
- Nell'azione di arricchimento senza causa proposta contro la pubblica amministrazione, l'attore non deve provare un previo riconoscimento soggettivo dell'utilità da parte dell'ente; rileva invece l'accertamento oggettivo del depauperamento e del correlativo arricchimento.
- Una volta allegati e provati depauperamento dell'attore e arricchimento dell'amministrazione, spetta alla P.A. allegare e dimostrare il rifiuto dell'arricchimento oppure l'impossibilità del rifiuto per inconsapevolezza.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non questioni giuridiche o argomentazioni sulla qualificazione del rapporto.
- La corretta qualificazione giuridica del rapporto non determina automaticamente l'accoglimento della domanda se la ratio decidendi della sentenza impugnata poggia su un distinto presupposto, come la prova dei requisiti dell'azione di indebito arricchimento.
- Nel caso di cessazione di una gestione commissariale emergenziale con trasferimento di rapporti alla Regione, il fenomeno processuale va valutato secondo la concreta configurazione della successione nei rapporti controversi, non in via automatica come successione universale.
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