Cassazione Penale, Sentenza n. 11139/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (pena: 2 anni e 4 mesi di reclusione e €800 di multa ciascuno) con due motivi: (1) violazione dell'art. 444 c.p.p. per mancata valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la violenza del complice (palo in luogo diverso) non fosse strumentale alla loro condotta e che quindi la qualificazione fosse errata; (2) violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p. (e art. 111 Cost.) per omissione motivazionale sul rigetto della richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p., ritenendo di avere diritto all'accesso avendo integralmente risarcito la persona offesa e potendo così ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata: il rimedio di cassazione contro sentenze di applicazione della pena è limitato (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo per errori manifesti e palesemente eccentrici rispetto al capo di imputazione; la domanda dei ricorrenti era una generica richieste di diversa valutazione dei fatti e degli elementi probatori e non dimostrava errore manifesto. Sul secondo motivo ha rilevato la carenza di interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4 c.p.p.: la giurisprudenza di legittimità ammette l'impugnazione della decisione sul rimando a programmi di giustizia riparativa solo se sorretta da un interesse concreto e attuale, non dimostrato nel ricorso; inoltre il processo si era concluso con l'accordo ex art. 444 c.p.p. per un reato procedibile d'ufficio (tentata rapina aggravata), per cui il meccanismo di sospensione previsto dall'art. 129-bis, comma 4 c.p.p. (applicabile in ipotesi di reati perseguibili a querela) non operava. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento e applicazione della pena su richiesta delle parti; qui utilizzata per evidenziare che il processo si è concluso con accordo tra le parti e applicazione della pena richieste dagli imputati
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita i motivi proponibili in cassazione contro sentenze di applicazione della pena: solo questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena/ misura di sicurezza
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione basato su violazione di norme sostanziali o processuali; la Corte ha valutato tale censura alla luce dei limiti di cui all'art. 448 c.p.p.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Obbligo motivazionale del giudice; i ricorrenti lamentavano omissione motivazionale sul diniego dell'ammissione alla giustizia riparativa
art. 129-bis c.p.p., comma 4
Regola la sospensione del processo per svolgimento di programmi di giustizia riparativa nei casi previsti; la Corte ha ricordato che tale sospensione si riferisce a reati perseguibili a querela e non si applicava al caso di reato procedibile d'ufficio (tentata rapina aggravata)
art. 568, comma 4 c.p.p.
Richiede l'esistenza di un interesse concreto ed attuale per proporre impugnazione di talune decisioni; la Corte ha rilevato la carenza di tale interesse nel ricorso relativo al diniego di giustizia riparativa
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta in sentenza e valutata come equivalente alla recidiva contestata ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo motivazionale; la Corte ha valutato l'argomento alla luce dei requisiti di interesse e specificità richiesti in cassazione
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione contro sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) sono ammissibili soltanto nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; le censure generiche o basate su rivalutazioni probatorie sono normalmente inammissibili.
- La deduzione di una "erronea qualificazione giuridica del fatto" è rilevante in Cassazione solo se si evidenzia un errore manifesto e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; affermazioni vaghe che chiedono una diversa valutazione dei fatti non bastano.
- Il diniego di accesso a programmi di giustizia riparativa può essere impugnato, ma l'impugnazione richiede la dimostrazione di un interesse concreto, attuale e utilitaristico (art. 568, comma 4 c.p.p.); non è sufficiente la mera asserzione che l'accesso avrebbe potuto influire sul trattamento sanzionatorio.
- Quando il processo si conclude con accordo ex art. 444 c.p.p. per reati procedibili d'ufficio, il meccanismo di sospensione del processo per giustizia riparativa (art. 129-bis, comma 4) non opera come leva processuale per ottenere un vantaggio: occorre valutare la rilevanza pratica dell'ammissione prima di proporre impugnazioni.
- In impugnazioni di decisioni relative a misure o istituti alternativi (es. giustizia riparativa), il difensore deve specificare il nesso causale tra la decisione impugnata e la concreta utilità perseguita (es. effetti sul trattamento sanzionatorio) e dimostrare la persistenza dell'interesse.
- Ricorsi privi di contenuti critici specifici possono comportare condanna alle spese e applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la forza e la pertinenza delle censure prima di proporre impugnazione.
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