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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/429

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego, come additivo per mangimi, di un preparato composto da quattro attività enzimatiche prodotte da specifici microrganismi, per tutte le specie aviarie. L’autorizzazione è concessa sulla base della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e delle conclusioni favorevoli dell’EFSA in termini di sicurezza ed efficacia. L’atto modifica due precedenti regolamenti di autorizzazione, abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 e disciplina un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte. L’allegato fissa le condizioni d’uso, i livelli minimi di attività, gli obblighi informativi e le misure di protezione per gli utilizzatori.

Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie, con modifica di precedenti atti di autorizzazione e abrogazione del regolamento (UE) n. 516/2010.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso del preparato enzimatico indicato nell’allegato, classificato tra gli "additivi zootecnici" nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda tutte le specie aviarie e stabilisce condizioni di impiego, requisiti di etichettatura e misure di gestione del rischio per gli utilizzatori. Il regolamento interviene inoltre, in via di modifica/abrogazione, sui regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e abroga il regolamento (UE) n. 516/2010. Prevede un regime transitorio per i mangimi prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2017 secondo la normativa applicabile prima del 31 marzo 2017.

Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi per tutte le specie avicole

Il regolamento dà attuazione al sistema di autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Sulla base della rivalutazione del prodotto e del parere favorevole dell’EFSA, la Commissione autorizza un preparato enzimatico destinato a tutte le specie avicole, stabilendo condizioni d’uso, requisiti di sicurezza per gli operatori e termini di applicazione. L’atto si inserisce nel quadro di aggiornamento delle autorizzazioni esistenti e sostituisce precedenti discipline settoriali.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

La Commissione richiama l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, che prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il preparato era già autorizzato a tempo indeterminato per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole dai regolamenti (CE) n. 358/2005, n. 1284/2006 e (UE) n. 516/2010, ed era stato iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente. A seguito della domanda di rivalutazione e di nuova autorizzazione, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, il preparato non comporta effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente e che può migliorare i parametri zootecnici nelle specie considerate.

Sostanza autorizzata e destinatari

L’additivo è un preparato composto da quattro attività enzimatiche: endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-glucanasi, alfa-amilasi ed endo-1,4-beta-xilanasi. Nell’allegato è identificato con il numero 4a1621i e con il titolare dell’autorizzazione Kemin Europa NV. La Commissione autorizza l’uso del preparato per tutte le specie avicole, nell’ambito della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "promotori della digestione".

Condizioni tecniche di impiego e composizione

L’allegato descrive la forma liquida dell’additivo e indica i ceppi di produzione associati alle diverse attività enzimatiche. Sono fissati livelli minimi di attività per kg di alimento completo con umidità al 12%:

  • 500 U per endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
  • 15 500 U per endo-1,4-beta-glucanasi;
  • 20 U per alfa-amilasi;
  • 10 500 U per endo-1,4-beta-xilanasi.

Sono inoltre riportati i metodi di analisi per la determinazione delle attività enzimatiche nell’additivo e nei mangimi/premiscele, basati su prove colorimetriche o su piastra, con specificazione dei substrati, del pH e della temperatura di prova. Il periodo di autorizzazione termina il 31 marzo 2027.

Obblighi informativi e misure di tutela

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità del prodotto quando incorporato in pellet. Inoltre, per prevenire i rischi potenziali per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; ove ciò non basti, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.

Modifiche ad atti precedenti e abrogazione

L’articolo 2 elimina dall’allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 la voce E 1621 relativa al complesso enzimatico. L’articolo 3 sopprime l’articolo 2 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 1284/2006. L’articolo 4 abroga il regolamento (UE) n. 516/2010, così da consolidare in un unico atto l’autorizzazione aggiornata per tutte le specie avicole.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Poiché non emergono ragioni di sicurezza tali da imporre un’applicazione immediata delle nuove condizioni, il regolamento prevede un regime transitorio: il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2017 in conformità delle regole applicabili prima del 31 marzo 2017, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del preparato enzimatica

L’articolo 1 autorizza il preparato elencato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, come additivo per alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005

L’articolo 2 sopprime dall’allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 la voce E 1621 relativa a endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-glucanasi, alfa-amilasi ed endo-1,4-beta-xilanasi.

Modifica del regolamento (CE) n. 1284/2006

L’articolo 3 sopprime l’articolo 2 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 1284/2006.

Abrogazione del regolamento (UE) n. 516/2010

L’articolo 4 abroga il regolamento (UE) n. 516/2010, che aveva disciplinato la precedente autorizzazione per le galline ovaiole.

Disposizioni transitorie

L’articolo 5 consente che il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 31 marzo 2017, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Composizione e livelli minimi dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo n. 4a1621i del titolare Kemin Europa NV, in forma liquida, composto da endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-glucanasi, alfa-amilasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da specifici ceppi microbici. Sono fissati livelli minimi di attività per kg di alimento completo al 12% di umidità: 500 U per endo-1,3(4)-beta-glucanasi, 15 500 U per endo-1,4-beta-glucanasi, 20 U per alfa-amilasi e 10 500 U per endo-1,4-beta-xilanasi.

Specie destinatarie e condizioni d’uso

L’allegato autorizza l’uso per tutte le specie avicole. Impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Misure di tutela per gli utilizzatori

L’allegato richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la protezione dell’apparato respiratorio.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 31 marzo 2027.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animaliadditivi zootecnicisicurezza alimentareetichettaturaravvicinamento e autorizzazioni tecniche

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