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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/421

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R0421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento mantiene e rende definitivo un dazio compensativo sulle importazioni di elettrodi di grafite originari dell’India, in esito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione conclude che in India continuano a sussistere sovvenzioni compensabili e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sulla base di tali conclusioni, vengono confermate aliquote differenziate per due società esportatrici e un’aliquota residuale per tutte le altre.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μΩ.m, nonché dei relativi nippli, importati congiuntamente o separatamente, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (TARIC 8545909010), originari dell’India. Riguarda i produttori/esportatori indiani interessati e, sul lato dell’Unione, l’industria dell’Unione, gli importatori e gli utilizzatori coinvolti nell’inchiesta. Sono previste aliquote individuali per Graphite India Limited e HEG Limited; per tutte le altre società si applica l’aliquota residua. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite originari dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 e mantiene le misure compensative già esistenti sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. La Commissione ritiene che i regimi di sovvenzione indiani continuino a conferire vantaggi agli esportatori e che, senza misure, vi sarebbe un rischio concreto di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μΩ.m, nonché dai relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell’India. I prodotti sono classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (TARIC 8545909010).

Dal lato soggettivo, il regolamento incide sulle importazioni nell’Unione provenienti dall’India e distingue tra:

  • Graphite India Limited (GIL),
  • HEG Limited,
  • tutte le altre società.

La Commissione conferma inoltre che il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione è prodotto simile ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Contesto procedurale

Le misure compensative originarie erano state istituite con il regolamento (CE) n. 1628/2004 e successivamente prorogate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010. Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda presentata da SGL Carbon GmbH, TOKAI Erftcarbon GmbH e GrafTech Switzerland SA, soggetti che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

La Commissione ha inoltre svolto un’inchiesta parallela sul versante antidumping. Ha esaminato il periodo di inchiesta di riesame compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2012 fino alla fine del PIR.

Regimi di sovvenzione esaminati

La Commissione analizza diversi strumenti di sostegno previsti dall’ordinamento indiano:

  • DDS (Duty Drawback Scheme),
  • AAS (Advance Authorization Scheme),
  • FMS (Focus Market Scheme),
  • MEIS (Merchandise Export from India Scheme),
  • EPCGS (Export Promotion Capital Goods Scheme),
  • ECS (Export Credit Scheme),
  • EDES (Electricity Duty Exemption Scheme).

Per DDS, AAS, FMS, MEIS ed EPCGS la Commissione conclude che si tratta di sovvenzioni compensabili ai sensi del regolamento di base, in quanto configurano contributi finanziari del governo indiano che conferiscono un vantaggio all’esportatore. I regimi non vengono considerati sistemi ammissibili di restituzione del dazio o restituzione daziaria sostitutiva, perché non rispettano le condizioni rigorose degli allegati I, II e III del regolamento di base e, in più casi, non sono accompagnati da un sistema di verifica efficace dell’effettivo consumo dei fattori produttivi.

Per ECS la Commissione non ritiene necessario formulare conclusioni nel presente riesame, anche alla luce della revoca dei tassi massimi e dell’assenza di disponibilità del sistema per gli elettrodi di grafite nel PIR. Per EDES rileva che i benefici sono cessati per il produttore collaborante, ma non trae conclusioni decisive ai fini del mantenimento delle misure.

Esito per ciascun regime rilevante

DDS. Il sistema di restituzione del dazio prevede un rimborso calcolato come percentuale del valore FOB delle esportazioni. Nel PIR il tasso era pari al 3 % fino al 22 novembre 2014 e al 2,4 % successivamente, con massimali espressi in INR/kg. La Commissione qualifica il beneficio come sovvenzione specifica e compensabile; per HEG il tasso accertato è pari al 2,02 %.

AAS. Il regime consente importazioni in esenzione da dazi per fattori produttivi destinati a prodotti da esportazione. Per il produttore collaborante è stato utilizzato il sottosistema per le esportazioni fisiche. La Commissione ritiene che il meccanismo non sia compatibile con le regole dell’allegato II e III del regolamento di base, anche per l’inadeguatezza dei sistemi di verifica e delle norme SION. Il tasso accertato per HEG è pari allo 0,30 %.

FMS. Il sistema concede crediti sul dazio pari al 3 % o al 4 % del valore FOB, a seconda dei mercati. È considerato sovvenzione compensabile, specifica e condizionata all’esportazione. Per HEG il tasso è pari allo 0,13 %. La Commissione rileva inoltre che l’FMS è confluito nel MEIS con l’entrata in vigore della Foreign Trade Policy 2015-2020.

MEIS. Il regime, entrato in vigore il 1° aprile 2015, sostituisce l’FMS e altri quattro sistemi. Per gli elettrodi di grafite il beneficio era pari al 2 % per i paesi del gruppo B e allo 0 % per i gruppi A e C durante il PIR. La Commissione osserva che i crediti ottenuti per esportazioni in paesi terzi sono liberamente trasferibili e utilizzabili anche per importazioni connesse a prodotti poi esportati nell’Unione. Per HEG il tasso, calcolato in modo prudente, è pari allo 0,31 %.

EPCGS. Il sistema consente l’importazione di beni strumentali con dazio ridotto, in cambio di un obbligo di esportazione. La Commissione ritiene il sistema specifico e compensabile e lo qualifica come non rientrante nelle deroghe per i sistemi di restituzione del dazio, anche perché riguarda beni strumentali e non fattori produttivi incorporati nel prodotto esportato. Per HEG il tasso accertato è pari allo 0,27 %.

Somma delle sovvenzioni e rilevanza giuridica

Per HEG Limited la Commissione somma i margini di sovvenzione dei sistemi considerati e ottiene un totale del 3,03 %, superiore alla soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il regolamento insiste sul fatto che, anche in caso di collaborazione incompleta di altri operatori, le conclusioni possono essere tratte sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

Persistere delle sovvenzioni

La Commissione ritiene che le sovvenzioni continueranno a persistere se le misure venissero meno. Tale conclusione si fonda su vari elementi:

  • i regimi sono ancora previsti dalla Foreign Trade Policy 2015-2020;
  • il MEIS ha sostituito l’FMS senza soluzione di continuità;
  • i produttori indiani sono orientati all’esportazione;
  • esiste capacità produttiva inutilizzata significativa;
  • dopo il PIR il MEIS è stato esteso e le sovvenzioni di credito all’esportazione sono state riattivate.

Pregiudizio e rischio di reiterazione

L’industria dell’Unione è composta da otto produttori e, pur in un contesto di calo del consumo dell’Unione dell’8 %, ha visto peggiorare molti indicatori economici: produzione, utilizzo degli impianti, vendite, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata solo marginalmente, a fronte di una forte compressione dei margini.

Le importazioni dall’India hanno ridotto il proprio volume complessivo, ma restano presenti nel mercato dell’Unione e, senza dazi compensativi, sarebbero vendute a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. La Commissione rileva un margine di sottoquotazione del 3 % per il produttore collaborante, che salirebbe al 9 % se si escludessero i dazi antidumping e compensativi, e stima un margine del 12 % per il produttore non collaborante.

In assenza di misure, è quindi probabile che i produttori indiani aumentino le esportazioni verso l’Unione, sfruttando capacità inutilizzata e l’attrattiva del mercato europeo. La Commissione conclude che il rischio di reiterazione del pregiudizio è elevato.

Interesse dell’Unione

La Commissione esamina l’interesse complessivo dell’Unione ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base e conclude che non vi sono motivi tali da opporsi al mantenimento delle misure. L’industria dell’Unione trarrebbe beneficio dalla proroga; gli importatori non hanno collaborato e non emergono prove di un impatto negativo sproporzionato; gli utilizzatori continuano ad approvvigionarsi anche dall’India e non hanno dimostrato difficoltà specifiche nel reperimento di fonti alternative.

Misure finali e aliquote

L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo sul prodotto interessato e prevede le seguenti aliquote:

  • Graphite India Limited: 6,3 % (codice addizionale TARIC A530),
  • HEG Limited: 7,0 % (codice addizionale TARIC A531),
  • tutte le altre società: 7,2 % (codice addizionale TARIC A999).

Le aliquote si applicano al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e misure precedenti

Il regolamento interviene su misure già in essere istituite originariamente dal regolamento (CE) n. 1628/2004 e prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010. Il riesame è avviato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base sulle sovvenzioni, dopo domanda presentata da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite per forni elettrici e dai relativi nippli, originari dell’India, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90. La Commissione considera simile il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Valutazione delle sovvenzioni: sistemi indiani esaminati

La Commissione analizza diversi regimi di sostegno indiani, tra cui DDS, AAS, FMS, MEIS, EPCGS, ECS ed EDES. Conclude che DDS, AAS, FMS, MEIS ed EPCGS conferiscono sovvenzioni compensabili; per ECS e EDES non formula conclusioni utili al fine del riesame, pur rilevando elementi di contesto e, per EDES, la cessazione dei benefici per il produttore collaborante.

Conclusioni sulla specificità e compensabilità

I regimi considerati sono qualificati, a seconda dei casi, come contributi finanziari del governo indiano con vantaggio per l’esportatore. In particolare, la Commissione esclude che i sistemi esaminati possano essere ricondotti a sistemi di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva conformi all’allegato I, II e III del regolamento di base; li qualifica quindi come sovvenzioni specifiche e compensabili, in larga parte perché condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

Tassi di sovvenzione accertati per il produttore collaborante

Per HEG Limited la Commissione accerta i seguenti margini di sovvenzione: DDS 2,02 %, AAS 0,30 %, FMS 0,13 %, MEIS 0,31 % e EPCGS 0,27 %, per un totale del 3,03 %. Il totale supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Rischio di persistere delle sovvenzioni

La Commissione ritiene probabile che, in caso di scadenza delle misure, le sovvenzioni continuino a esistere. Tale conclusione si fonda sulla permanenza dei regimi nella Foreign Trade Policy 2015-2020, sul fatto che il MEIS ha sostituito l’FMS, sull’orientamento all’esportazione dei produttori indiani e sulla capacità inutilizzata disponibile in India.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione conclude che, in assenza di misure, le importazioni sovvenzionate dall’India tornerebbero ad aumentare in volume e quote di mercato, con pressione ribassista sui prezzi e aggravamento del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La valutazione si basa su capacità produttiva inutilizzata in India, attrattiva del mercato dell’Unione, livello dei prezzi delle importazioni e limitazioni di accesso ad altri mercati di esportazione.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione conclude che non vi sono validi motivi contrari al mantenimento delle misure. La proroga è ritenuta favorevole all’industria dell’Unione e non emerge un impatto negativo sproporzionato per importatori e utilizzatori.

Misure definitive e aliquote del dazio

L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sul prodotto interessato. Le aliquote sono fissate al 6,3 % per Graphite India Limited, al 7,0 % per HEG Limited e al 7,2 % per tutte le altre società. Le aliquote si applicano al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Entrata in vigore e disciplina applicabile

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativisovvenzioniimportazionipolitica commerciale

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