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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/419

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base Urtica spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva Urtica spp. come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione tecnica svolta dalla Commissione con il supporto dell’EFSA. L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche di impiego, richiamate nella relazione di esame e nelle sue appendici. Contestualmente, il regolamento aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Approva la sostanza di base Urtica spp. e aggiorna l’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza di base Urtica spp. (incluse le estrazioni da Urtica dioica e Urtica urens) nell’ambito dei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione riguarda l’uso della sostanza come sostanza di base alle condizioni specifiche fissate nell’allegato I e richiamate nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/11809/2016; il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di Urtica spp. come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione approva Urtica spp. come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione adotta il testo dopo aver ricevuto due domande di approvazione, aver consultato l’EFSA e aver esaminato la relazione tecnica e il progetto di regolamento in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

La motivazione centrale è che la documentazione presentata dimostra che Urtica spp. rientra nella nozione di "prodotto alimentare" di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 e che, pur non essendo usata prevalentemente per fini fitosanitari, può essere utile a tali fini in combinazione con acqua. La Commissione conclude quindi che la sostanza soddisfa, in generale, i requisiti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per gli usi esaminati.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento riguarda la disciplina delle sostanze di base impiegabili nei prodotti fitosanitari. Il destinatario pratico è l’intera filiera interessata all’uso di Urtica spp. in ambito fitosanitario: operatori, produttori e utilizzatori che intendano impiegare la sostanza secondo le condizioni approvate.

L’atto non introduce un regime generale per tutte le ortiche, ma approva la sostanza di base Urtica spp. nei termini indicati nell’allegato I, includendo i riferimenti identificativi dell’estratto di Urtica dioica e dell’estratto di Urtica urens. L’approvazione si riferisce agli usi esaminati nella relazione di esame della Commissione e non ad usi diversi o non valutati.

Condizioni specifiche di approvazione

L’articolo 1 subordina l’approvazione alle condizioni fissate nell’allegato I. In particolare, la sostanza deve essere impiegata conformemente alle conclusioni della relazione di esame sull’Urtica spp. (SANTE/11809/2016), con specifico rinvio alle appendici I e II.

Nell’allegato I sono riportati:

  • nome comune: Urtica spp.;
  • numeri CAS: 84012-40-8 per l’estratto di Urtica dioica e 90131-83-2 per l’estratto di Urtica urens;
  • denominazione IUPAC: Urtica spp.;
  • purezza: Farmacopea europea;
  • data di approvazione: 30 marzo 2017.

La Commissione richiama inoltre, nei considerando, che ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento, sono necessarie determinate condizioni di approvazione in base alle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento inserisce una nuova voce nella parte C dell’allegato di tale atto, con il numero 14 riferito a Urtica spp.

Questa modifica ha la funzione di allineare l’elenco UE delle sostanze approvate alla nuova approvazione di sostanza di base, mantenendo la coerenza tra il provvedimento autorizzatorio e la banca normativa delle sostanze elencate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Portata pratica per gli operatori

Per i professionisti, il dato operativo principale è che Urtica spp. può essere utilizzata come sostanza di base solo entro i limiti tecnici e applicativi richiamati dalla relazione di esame SANTE/11809/2016. In concreto, l’uso legittimo dipende dal rispetto delle condizioni specifiche e dei riferimenti documentali richiamati dall’atto, mentre l’inclusione nel regolamento (UE) n. 540/2011 conferma il suo status nell’elenco delle sostanze approvate a livello dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione di Urtica spp. come sostanza di base

L’articolo 1 approva Urtica spp. come sostanza di base, ma solo alle condizioni stabilite nell’allegato I. La decisione si fonda sull’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e riconosce che la sostanza soddisfa i criteri previsti per le sostanze di base.

Condizioni specifiche di impiego

L’allegato I prevede che Urtica spp. sia impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull’Urtica spp. (SANTE/11809/2016), in particolare nelle appendici I e II. Sono indicati come identificativi N. CAS 84012-40-8 per l’estratto di Urtica dioica e N. CAS 90131-83-2 per l’estratto di Urtica urens; la purezza è riferita alla Farmacopea europea.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone l’inserimento di una nuova voce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte C, per includere Urtica spp. tra le sostanze approvate, con data di approvazione 30 marzo 2017 e le medesime condizioni specifiche dell’allegato I.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricoltura biologicasostanze di baseattuazione e aggiornamento di elenchi UE

Testo integrale

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