Regolamento (UE) 2017/428
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il carbone argilloso come sostanza di base ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione tecnica e scientifica svolta dalla Commissione con il supporto dell'EFSA. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la nuova voce nell'elenco delle sostanze approvate. L'approvazione è subordinata a condizioni specifiche di purezza e di impiego richiamate negli allegati e nella relazione di esame della Commissione.
Approva il carbone argilloso come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiorna l'elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza di base denominata "carbone argilloso", utilizzata nel contesto dei prodotti fitosanitari, in particolare per gli usi esaminati nella relazione di esame della Commissione e nelle relative appendici. Riguarda gli operatori che immettono o impiegano tale sostanza secondo le condizioni specifiche stabilite; non disciplina in via generale tutti i prodotti fitosanitari, ma solo l'approvazione di questa sostanza di base e la conseguente integrazione dell'elenco delle sostanze approvate. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'allegato specifica anche vincoli di purezza e condizioni d'uso, rinviando alle conclusioni della relazione di esame SANTE/11267/2016.
Approva il carbone argilloso come sostanza di base e modifica l'elenco delle sostanze approvate
Il regolamento dà attuazione all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina le sostanze di base utilizzabili nel settore dei prodotti fitosanitari. La Commissione motiva l'approvazione sulla base della documentazione presentata dal richiedente, della consulenza scientifica dell'EFSA e della relazione di esame discussa in comitato permanente, ritenendo che la sostanza soddisfi in generale i requisiti previsti per le sostanze di base, con specifiche condizioni di impiego.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda di approvazione del carbone argilloso è stata presentata il 18 maggio 2015 dalla Ets Christian Callegari. La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che il 6 luglio 2016 ha trasmesso una relazione tecnica. Successivamente, il 7 ottobre 2016, la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e un progetto di regolamento.
Motivazione dell'approvazione
Dalla documentazione esaminata risulta che il carbone argilloso non presenta una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino, né effetti neurotossici o immunotossici, e non è qualificabile come sostanza potenzialmente pericolosa. Il regolamento precisa inoltre che non è immesso sul mercato come prodotto fitosanitario né utilizzato prevalentemente per fini fitosanitari, ma è comunque utile a tali fini in una miscela costituita dalla sostanza e da acqua; per questo motivo rientra nella nozione di sostanza di base. La sostanza è descritta come una miscela di carbone, quale definito nel regolamento (UE) n. 231/2012, e bentonite, quale specificata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013, sotto forma di granuli.
Condizioni di approvazione e limiti d'uso
L'approvazione non è incondizionata. In base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento, la Commissione introduce condizioni specifiche alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Tali condizioni sono riportate nell'allegato I e richiedono, in particolare, che il carbone argilloso sia impiegato secondo le conclusioni della relazione di esame SANTE/11267/2016, con espresso richiamo alle appendici I e II.
Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011
Per effetto dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. L'allegato II inserisce nella parte C una nuova voce per il carbone argilloso, con le medesime specifiche di identità, purezza e condizioni d'uso riportate nell'allegato I.
Dati essenziali dell'approvazione
L'allegato I indica come data di approvazione il 31 marzo 2017. Sono riportati i numeri di identificazione della sostanza e dei componenti: N. CAS 7440-44-0 e EINECS 231-153-3 per il carbone attivo, N. CAS 1333-86-4 e EINECS 215-609-9 per il nerofumo, N. CAS 1302-78-9 e EINECS 215-108-5 per la bentonite. L'allegato II riproduce la medesima voce nell'elenco delle sostanze approvate, confermando il rinvio alle norme di purezza richiamate e alle condizioni operative della relazione di esame.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza di base
L'articolo 1 approva il "carbone argilloso" come sostanza di base, ma solo alle condizioni stabilite nell'allegato I. L'approvazione riguarda la sostanza così come specificata dall'atto, con riferimento alle caratteristiche chimiche e alle modalità d'impiego indicate nella relazione di esame.
Condizioni tecniche e di purezza
L'allegato I prescrive che il carbone abbia la purezza prevista dal regolamento (UE) n. 231/2012 e che la bentonite abbia la purezza prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013. Viene inoltre stabilito che il carbone argilloso sia impiegato conformemente alle condizioni specifiche contenute nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/11267/2016, in particolare le appendici I e II.
Aggiornamento dell'elenco delle sostanze approvate
L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto indicato nell'allegato II, aggiungendo nella parte C dell'allegato la voce relativa al carbone argilloso. In tal modo la sostanza entra nell'elenco delle sostanze approvate a livello unionale.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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