Regolamento (UE) 2017/431
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/431 della Commissione, del 10 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato e variano in funzione del prodotto e del paese terzo di origine. L'atto si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori sono differenziati per origine del prodotto secondo la nomenclatura dei paesi terzi; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/431 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle regole applicative previste per il settore ortofrutticolo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni di taluni ortofrutticoli identificati nell'allegato mediante codici NC specifici. I valori sono distinti per paese terzo di origine secondo la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori per ciascun prodotto e per ciascuna origine, tra cui ad esempio i codici EG, MA, SN, TN, TR, IL, CL, CN, US, ZA e AR, oltre alla categoria residuale "ZZ". Tali importi costituiscono il parametro operativo per la determinazione del prezzo di entrata nell'ambito del regime applicabile agli ortofrutticoli.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in applicazione delle regole derivanti dall'Uruguay Round.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono distinti per codice NC e paese terzo di origine.
Elenco dei prodotti e dei valori nell'allegato
L'allegato contiene i valori applicabili a diversi ortofrutticoli, tra cui alcuni prodotti con codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per origine (ad esempio EG, MA, SN, TN, TR, IL, CL, CN, US, ZA, AR e codice ZZ per altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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