Regolamento (UE) 2017/420
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato composto da olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo zootecnico. L'autorizzazione è concessa per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, sulla base del parere favorevole dell'EFSA e della verifica delle condizioni di sicurezza e di efficacia. Il regolamento fissa inoltre composizione, metodo analitico, dose di impiego, obblighi di indicazione in etichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. L'autorizzazione ha validità fino al 30 marzo 2027.
Autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l'immissione sul mercato e l'uso, nell'alimentazione animale, del preparato autorizzato come additivo zootecnico per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'autorizzazione riguarda l'intero territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; l'allegato stabilisce condizioni d'uso, tenori e prescrizioni di etichettatura e sicurezza. Il periodo di autorizzazione termina il 30 marzo 2027.
Autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione autorizza un preparato a base di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi. Il provvedimento si colloca nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e dà attuazione positiva a una domanda presentata dal titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH.
Presupposti dell'autorizzazione
Dai considerando emerge che la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è risultata corredata della documentazione richiesta. La Commissione si fonda sul parere dell'EFSA del 4 dicembre 2015, che ha concluso per l'assenza di effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente nelle condizioni d'impiego proposte e ha riconosciuto un effetto positivo sui parametri produttivi dei polli da ingrasso. L'Autorità ha ritenuto estensibili tali conclusioni alle galline ovaiole e, per estrapolazione, alle specie avicole minori da ingrasso e ovaiole; non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'autorizzazione riguarda un additivo rientrante nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". I destinatari sono i polli da ingrasso, le galline ovaiole e le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'atto è applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente vincolante in ogni sua parte, con efficacia per l'intero mercato interno.
Identificazione, composizione e metodi di analisi
Nell'allegato l'additivo è identificato con il numero 4d15. Il titolare dell'autorizzazione è Delacon Biotechnik GmbH. La descrizione tecnica riporta un preparato di oli essenziali microincapsulati di timo (Thymus vulgaris L.) e anice stellato sintetico, nonché polvere di corteccia di quillaia (Quillaja saponaria); sono indicati anche i principali componenti caratterizzanti, tra cui timolo e (trans e cis)-anetolo. Il metodo analitico per la quantificazione del timolo negli additivi per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali è la gas cromatografia-spettrometria di massa (CG-MS).
Condizioni di impiego
Per le specie autorizzate il tenore massimo è fissato in 150 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Non è previsto un tenore minimo. L'allegato prescrive inoltre che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicati la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando il prodotto è incorporato in pellet.
Sicurezza e protezione degli utilizzatori
Il regolamento contiene una specifica indicazione di gestione del rischio per gli operatori del settore dei mangimi. Essi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele; se tali misure non eliminano o riducono sufficientemente il rischio, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione dell'apparato respiratorio.
Durata dell'autorizzazione ed entrata in vigore
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 30 marzo 2027, con conseguente limite temporale alla validità dell'impiego autorizzato.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni previste dall'allegato stesso.
Condizioni di impiego e specie destinatarie
L'allegato limita l'impiego a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. Il tenore massimo autorizzato è pari a 150 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% per ciascuna delle specie indicate; non è previsto un tenore minimo.
Composizione e identificazione dell'additivo
L'additivo è identificato con il numero 4d15 e il titolare dell'autorizzazione è Delacon Biotechnik GmbH. La composizione indicata comprende preparato di oli essenziali microincapsulati di timo e di anice stellato sintetico, nonché polvere di corteccia di quillaia; sono riportate anche le caratteristiche delle sostanze attive e il riferimento al metodo di quantificazione del timolo mediante gas cromatografia-spettrometria di massa (CG-MS).
Prescrizioni per etichettatura e uso sicuro
L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicati la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Inoltre, per evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate e, se ciò non basta, utilizzare dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la protezione dell'apparato respiratorio.
Valutazione scientifica e motivazione dell'autorizzazione
I considerando richiamano il parere EFSA del 4 dicembre 2015, secondo cui il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente alle condizioni d'impiego proposte. L'EFSA ha inoltre ritenuto che il preparato possa migliorare i parametri produttivi dei polli da ingrasso e che tale conclusione sia estensibile alle galline ovaiole e, per estrapolazione, alle specie avicole minori. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicato il termine finale del periodo di autorizzazione: 30 marzo 2027.
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