Cassazione Penale, Ordinanza n. 21852/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasto quindi fermo il provvedimento che negava il permesso premio.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di rigetto della richiesta di permesso premio. Il tribunale aveva fondato il diniego sul lungo curriculum delinquenziale dell'istante e sul fatto che il percorso collaborativo risultava avviato solo di recente, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento della sua osservazione personologica, soprattutto quanto alla revisione critica della precedente vita criminale. Con il ricorso sono stati dedotti: 1) mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione rispetto alle ragioni del rigetto; 2) violazione di legge. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, quanto al primo, sostanzialmente riproduttivi di censure già formulate in reclamo e diretti a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo, manifestamente infondati, poiché le asserite carenze motivazionali non emergevano dal provvedimento impugnato, che dava conto sia del positivo percorso intramurario e collaborativo sia della necessità di consolidare gli esiti trattamentali prima della concessione del beneficio.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
La decisione riguarda il diniego del permesso premio, valutato alla luce della funzione trattamentale e della necessità di un adeguato percorso di revisione critica e di stabilizzazione degli esiti del trattamento penitenziario.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso non possono risolversi in una nuova valutazione del merito o nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nei gradi di sorveglianza; in cassazione occorre dedurre specifici vizi rilevanti nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito mediante la semplice contrapposizione di una lettura alternativa degli elementi già scrutinati dal giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già formulate in sede di reclamo senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- Il diniego del permesso premio può essere fondato sul complessivo percorso trattamentale del condannato e sulla necessità di verificare la maturazione di una effettiva revisione critica del vissuto criminale, specie quando la collaborazione e il cambiamento risultino recenti e non ancora stabilizzati.
- La motivazione che dia conto, in modo non illogico, sia di elementi favorevoli al detenuto sia della persistente esigenza di approfondimento trattamentale, resiste al sindacato di legittimità se non sono indicati specifici travisamenti o manifeste illogicità.
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