Sentenza del 06/05/2015 n. 2565 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Ricorso - Costituzione in giudizio - Deposito in Commissione - Entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso - Decorrenza del termine - Dalla ricezione - Allegazione dei documenti in possesso dell'Ufficio - Necessità - Non sussiste - Iscrizione ipotecaria - Mancata notifica della comunicazione informativa - Nullità. Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria relativa a debiti IRPEF, sostenendo, tra l'altro, che il ricorso fosse tempestivo, poiché il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario e non dalla sua spedizione. Ha inoltre dedotto la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oltre a ulteriori vizi relativi alle cartelle, agli avvisi di accertamento, alle notifiche e alla prescrizione dei crediti.
La decisione
La Commissione tributaria ha ritenuto tempestivo il deposito del ricorso, considerando come dies a quo la data di ricezione da parte di Equitalia, e non quella di spedizione. Ha inoltre dichiarato nulla l'iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla comunicazione informativa preventiva al contribuente. Il ricorso è stato pertanto accolto e l'appello della contribuente è stato accolto; le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'orientamento giurisprudenziale allora non uniforme.
Norme richiamate
Art. 22 d.lgs. 546/1992
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni dalla proposizione.
Il termine decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario e non dalla data di spedizione. Il deposito effettuato entro tale termine non può essere dichiarato tardivo.
Art. 21 d.lgs. 546/1992
Disciplina il termine per proporre il ricorso tributario e contribuisce a garantire che il contribuente possa contestare l'atto dal momento in cui ne abbia effettiva conoscenza.
D.L. 70/2011
Prevede la necessità di una comunicazione preventiva al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, la cui omissione comporta la nullità dell'iscrizione.
Art. 21-bis legge 241/1990
È richiamato quale fondamento del principio di partecipazione e di comunicazione degli atti amministrativi lesivi.
Art. 6 legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Impone all'amministrazione di informare il contribuente degli atti e delle pretese tributarie che lo riguardano, consentendogli di conoscerli e contestarli.
Art. 19 d.lgs. 546/1992
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario; la sentenza distingue tra vizi propri dell'iscrizione ipotecaria e contestazioni relative ad atti precedenti.
Art. 50 d.P.R. 602/1973
L'agente della riscossione aveva sostenuto che l'intimazione di pagamento non fosse necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria, ritenuta atto anteriore all'esecuzione; tale questione non ha impedito l'accoglimento del ricorso per omessa comunicazione preventiva.
Art. 26 d.P.R. 602/1973
È stato richiamato in relazione alla validità della notifica delle cartelle di pagamento, ma la decisione si è fondata principalmente sulla tardività della comunicazione preventiva dell'ipoteca.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per verificare la tempestività del deposito del ricorso, occorre considerare la data in cui l'atto è stato ricevuto dal destinatario; è quindi essenziale conservare le prove della ricezione.
- L'iscrizione ipotecaria è un atto lesivo e deve essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di conoscere la pretesa e di presentare osservazioni o pagare; in mancanza, l'iscrizione può essere dichiarata nulla.
- La mancata allegazione al ricorso di documenti già in possesso dell'amministrazione non determina automaticamente l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- Quando si impugna un atto della riscossione, occorre distinguere i vizi propri dell'atto impugnato dai vizi degli atti presupposti, che normalmente devono essere contestati nei termini decorrenti dalla loro notificazione, salvo il caso in cui siano stati omessi o non validamente notificati.
- La validità dell'azione processuale dipende dalla tempestività sia della notifica sia della costituzione in giudizio; entrambe le date devono essere documentate con precisione.
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