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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34577/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2024 della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 06/07/2023. La Corte aveva ritenuto l'appello inammissibile per mancata presentazione, insieme all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Il ricorrente ha dedotto che l'indicazione della residenza contenuta nel mandato conferito al difensore e sottoscritta dall'imputato dovesse valere come valida dichiarazione/elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo secondo cui la mera indicazione della residenza nel mandato difensivo equivalga a dichiarazione/elezione di domicilio, richiamando la natura formale di tale dichiarazione e la necessità che contenga l'esplicita finalità di ricevere le notificazioni (art. 581, comma 1‑quater). Ha confermato che la semplice indicazione della residenza, senza la specificazione che quella sede è scelta "ai fini della notifica", non è idonea. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-quater)

    La Corte interpreta la norma nel senso che, in caso di sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato assente, l'atto di appello deve essere accompagnato da una dichiarazione o elezione di domicilio "ai fini della notifica"; tale dichiarazione deve esprimere esplicitamente la volontà di indicare il luogo per le notificazioni.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Richiamata nella relazione di impugnazione, la norma è letta unitamente all'art. 581 per sottolineare il carattere formale della dichiarazione/elezione di domicilio, finalizzata a garantire il sicuro recapito e l'effettività delle notificazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consentendo alla Corte di Cassazione di pronunciare la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di disporre un'ammenda (nel caso concreto fissata in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio è un atto formale: deve indicare espressamente il luogo (e eventualmente le persone) presso cui si vogliono ricevere le notificazioni.
  • La mera indicazione della residenza nell'intestazione del mandato difensivo o in atti afferenti al difensore non equivale automaticamente a una dichiarazione/elezione di domicilio ai fini delle notifiche, salvo espressa specificazione nella quale si quantifichi la finalità notificatoria.
  • Quando la legge richiede la presentazione della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione (es. art. 581 comma 1-quater), l'inosservanza comporta il rischio di inammissibilità dell'impugnazione.
  • È prudente depositare, insieme all'atto di appello, una dichiarazione/elezione di domicilio autonoma o inserire nel mandato difensivo una formula esplicita del tipo: "dichiaro/è eletto domicilio in ... ai fini della notifica degli atti", sottoscritta e, se necessario, autenticata.
  • In caso di inerzia sulle formalità richieste, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie; la corretta indicazione del domicilio contribuisce anche alla speditezza e certezza del procedimento.

Testo integrale

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