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Ordinanza

Ordinanza n. 1730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa esercente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di appello né le censure rivolte alla sentenza o agli atti amministrativi originariamente impugnati. La controversia riguarda la prosecuzione di un’attività di ristoro in luoghi e strutture già da tempo assentiti e destinati a tale utilizzo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare fino alla definizione del merito e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. In sede cautelare ha ritenuto dirimente l’assenza di un danno grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione dell’attività di ristoro in luoghi e strutture già da tempo assentiti, mentre l’interruzione dell’attività avrebbe potuto arrecare una lesione, anche sotto il profilo occupazionale. L’esame del merito è stato fissato alla pubblica udienza del 27 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la tutela cautelare in appello; l’istanza è stata accolta mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata fino alla trattazione del merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere accordata quando il bilanciamento degli interessi evidenzia che la prosecuzione dell’attività già assentita non determina un danno grave e irreparabile, mentre l’interruzione dell’attività può arrecare un pregiudizio rilevante, anche occupazionale.
  • Il giudice cautelare può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata limitatamente al periodo necessario per la trattazione dell’appello nel merito, fissando contestualmente l’udienza pubblica di discussione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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