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Sentenza

Sentenza n. 2827/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Roma del 7 novembre 2025, notificato il 20 novembre 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 22 novembre 2023 ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202600376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di cittadinanza italiana per matrimonio, motivato dall'esistenza di precedenti penali ritenuti ostativi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma che aveva respinto la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull'esistenza di precedenti penali qualificati dall'amministrazione come automaticamente ostativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della medesima legge. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego. Ha ritenuto che la posizione del coniuge straniero che richiede la cittadinanza per matrimonio abbia natura di diritto soggettivo, poiché l'art. 5 della legge n. 91/1992 individua direttamente i presupposti per l'acquisto e gli impedimenti, imponendo all'amministrazione il conferimento della cittadinanza quando tali condizioni siano soddisfatte. Il diritto si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando il diniego sia fondato sull'esercizio del potere discrezionale relativo a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Poiché il decreto impugnato richiamava esclusivamente precedenti penali e non esigenze di sicurezza nazionale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    La disposizione attribuisce al coniuge straniero una posizione di diritto soggettivo, stabilendo direttamente i presupposti e gli impedimenti all'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Prevede i precedenti penali qualificati nel provvedimento come automaticamente ostativi all'acquisto della cittadinanza per matrimonio; la controversia relativa a tale causa ostativa appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Il riferimento a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica comporta l'esercizio di un potere discrezionale amministrativo e radica, in tale specifica ipotesi, la giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla l. 13 aprile 2017, n. 46

    L'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di immigrazione delle controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza riguarda la competenza per materia all'interno della giurisdizione ordinaria e non modifica il riparto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario nei termini previsti in caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Le controversie sul diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio, quando il diniego sia fondato su cause ostative predeterminate dalla legge, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo.
  • La posizione del coniuge straniero richiedente la cittadinanza per matrimonio si affievolisce a interesse legittimo e la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa soltanto quando il diniego sia fondato sull'esercizio del potere discrezionale relativo a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
  • La disciplina sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione per le controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza opera all'interno della giurisdizione ordinaria e non costituisce una norma sul riparto della giurisdizione.
  • La cittadinanza per matrimonio si distingue dalla cittadinanza per residenza: nella prima ipotesi la legge determina direttamente condizioni e cause ostative, mentre nella seconda riconosce all'amministrazione un più ampio potere discrezionale di valutazione dell'interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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