Sentenza n. 368/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - dell’ordinanza n. 116 in data 15.04.2025 - notificata in pari data - con oggetto: istanza di condono del 30/09/1986 prot. n. 16960 (pratica 3319/1986); rigetto integrativo e conseguente ordinanza di demolizione, con la quale il Dirigente dell’Area LL. PP. e Ambiente del Comune di Monte Argentario, Ing. Alessandro Villani, “dispone: ad integrazione dei precedenti provvedimenti del 14.03.2016 n. 27 e del 22.10.2019 n. R. 05/2019-C, di rigettare la richiesta di sanatoria edilizia straordinaria presentata il 30.09.1986 prot. 16960 (pratica edilizia n. 3319 del 1986) dal sig. Carlo Galandrini con riguardo ai manufatti di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4 anche per tutte le ragioni esposte in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate e, dunque, ad integrazione dei precedenti provvedimenti del 14.03.2016 n. 27 e del 22.10.2019 n. R. 05/2019-C, dispone negare, anche per tutte le ragioni esposte in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate, la sanatoria edilizia straordinaria ex L. 47/1965: 1) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A); 2) delle opere e manufatti (individuati con colore rosso nella allegata planimetria A); 3) del manufatto-piattaforma (individuato con colore verde nella allegata planimetria B); 4) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A); e per l’effetto ... ordina ... ai ricorrenti (alternativamente in qualità di proprietari e/o possessori, detentori) … la demolizione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, delle seguenti opere e manufatti: 1) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A); 2) delle opere e manufatti (individuati con colore rosso nella allegata planimetria A); 3) del manufatto-piattaforma (individuato con colore verde nella allegata planimetria B); 4) del manufatto (individuato con colore giallo nella allegata planimetria A) - Avverte che ai sensi degli artt. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001 e 196, comma 4-bis, della L.R. n. 65/2014, il Comune di Monte Argentario in caso di inottemperanza alla ingiunta demolizione di quanto sopra provvederà ad irrogare la sanzione amministrativa di € 20.000,00 in ragione della sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico ed idrogeologico”; - del parere negativo, protocollo n. 24256, Class. 34.19.11/1, reso dalla Soprintendenza in data 10/10/2019 - mai notificato - con cui il Soprintendente ad interim di Siena, Grosseto e Arezzo: “esprime parere contrario ai sensi dell’art. 146 del Codice”; - di ogni altro provvedimento precedente, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego integrativo di condono edilizio e conseguente ordinanza di demolizione, comprensiva dell'avvertimento di una sanzione amministrativa di 20.000 euro in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e operatori privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che, integrando precedenti dinieghi, ha negato la sanatoria edilizia straordinaria relativa a vari manufatti e ne ha ordinato la demolizione, nonché il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza. Hanno dedotto: violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi di motivazione; contraddittorietà tra l'ordinanza e i precedenti provvedimenti e atti del procedimento; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione apparente; erronea applicazione della disciplina dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 invece dell'art. 35 del medesimo testo unico, nonché mancato previo accertamento della natura demaniale dell'area e mancata diffida; violazione dell'accordo procedimentale stipulato nel 2016; carenza di motivazione e istruttoria quanto alla compatibilità paesaggistica. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che alcuni manufatti non sarebbero stati adeguatamente considerati nella domanda di condono, che la natura demaniale dell'area sarebbe incerta e che l'accordo procedimentale avrebbe impedito il nuovo diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo attuale l'interesse a impugnare il nuovo provvedimento, distinto dai precedenti dinieghi. Ha respinto le censure procedimentali: l'ordinanza si qualifica come rigetto integrativo, sviluppa e completa le motivazioni dei precedenti provvedimenti senza contraddirli e può motivare per relationem mediante il richiamo ad atti istruttori espressamente indicati e disponibili agli interessati. La mancata notificazione ai ricorrenti diversi dal destinatario originario dei precedenti atti non rende illegittima l'ordinanza, mentre le censure contro gli atti precedenti dovevano essere proposte tempestivamente. Nel merito, ha ritenuto che la domanda originaria riguardasse soltanto un fabbricato di 49,39 mq; gli altri manufatti erano stati inseriti soltanto in documentazione integrativa tardiva e non potevano beneficiare del condono. Ha inoltre ritenuto rilevante il decreto del 2004 che aveva delimitato l'area come demaniale, nonostante fossero in corso procedure di nuova delimitazione e una sentenza penale avesse evidenziato incertezze ai fini della responsabilità penale. L'accordo procedimentale del 2016 non è stato ritenuto violato, poiché riguardava la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dei provvedimenti fino alla definizione dei giudizi, senza impedire l'adozione del provvedimento impugnato. La censura relativa alla previa diffida è stata respinta: il termine concesso dall'ordine di demolizione assolve la funzione di consentire l'adempimento spontaneo. È stata invece accolta la censura relativa all'avvertimento della sanzione di 20.000 euro: l'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, quale norma sanzionatoria, non è applicabile analogicamente alle opere realizzate su area demaniale disciplinate dall'art. 35, che non prevede tale sanzione per l'inottemperanza. Il quinto motivo è stato respinto, poiché il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza era vincolante, era stato recepito dal Comune e la relativa legittimità era stata già accertata; inoltre, trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione è sufficiente a sorreggere il diniego. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all'avvertimento della sanzione pecuniaria, con annullamento parziale dell'ordinanza. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le censure relative a partecipazione e motivazione sono state respinte; il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato anche mediante richiamo agli atti precedenti e istruttori.
art. 11 l. 241/1990
L'accordo procedimentale non impediva l'adozione del nuovo provvedimento, poiché impegnava il Comune alla sospensione dell'efficacia e dell'esecutività degli atti nelle more dei giudizi.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato nell'accordo procedimentale quale base della sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dei provvedimenti.
artt. 31, 32 e 35 l. 47/1985
La domanda di condono poteva riguardare soltanto le opere tempestivamente indicate; i manufatti inseriti soltanto in documentazione integrativa tardiva non potevano essere sanati.
art. 31, commi 1 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
Il comma 4-bis prevede una sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, ma tale misura, avente natura sanzionatoria, non è estensibile analogicamente alle opere su area demaniale disciplinate dall'art. 35.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Per le opere realizzate su area demaniale disciplina l'ordine di demolizione senza prevedere la sanzione pecuniaria di 20.000 euro per l'inottemperanza; l'avvertimento di tale sanzione è stato pertanto annullato.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere negativo della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica è stato considerato vincolante e idoneo, anche autonomamente, a sostenere il diniego di condono.
art. 63, comma 3, c.p.a.
La richiesta di prova testimoniale è stata respinta perché la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per lo scambio di memorie difensive e di replica.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è espressamente individuato, reso disponibile all'interessato e, insieme agli atti istruttori del procedimento, consente di comprendere le ragioni giuridiche e fattuali della decisione e di contestarle efficacemente.
- La documentazione integrativa prodotta oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di condono non può ampliare l'oggetto della domanda originaria né consentire la sanatoria di manufatti non tempestivamente dichiarati.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, avendo natura sanzionatoria, non può essere applicata analogicamente alle opere realizzate su area demaniale, per le quali trova applicazione l'art. 35 d.P.R. 380/2001, che non prevede tale sanzione in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
- La previa diffida non è necessaria per la legittimità dell'ordine di demolizione quando l'ingiunzione assegna già al destinatario un termine congruo per la spontanea rimozione delle opere abusive.
- In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere il dispositivo è sufficiente a mantenere fermo il provvedimento, rendendo superfluo l'esame delle censure rivolte alle altre motivazioni.
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