Sentenza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 09/01/2025), a mezzo del quale è stato vietato a -ricorrente-, per la durata di un anno, «l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, agli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e Nations League) e quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso per un anno alle manifestazioni sportive calcistiche, adottato dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 401/1989
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino le aveva vietato, per la durata di un anno, l’accesso agli impianti sportivi nazionali ed esteri ove si sarebbero svolti incontri calcistici della Nazionale italiana, tornei internazionali e campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, nonché altri incontri organizzati o patrocinati da FIGC o CONI. Il divieto era stato adottato in ragione della ritenuta partecipazione della ricorrente agli scontri verificatisi la sera precedente alla partita di Serie A Juventus-Torino del 9 novembre 2024. Il TAR, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia del provvedimento, ritenendo che la contestazione non trovasse adeguato riscontro negli elementi dell’istruttoria procedimentale. Nella fase di merito, l’Amministrazione ha revocato il provvedimento ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. La ricorrente ha riconosciuto che la revoca aveva integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la revoca sopravvenuta del divieto di accesso aveva integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente e aveva eliminato la situazione di contrasto tra le parti. Il giudice ha precisato che la revoca non equivale a un riconoscimento dell’illegittimità originaria del provvedimento impugnato né implica l’accoglimento delle censure della ricorrente, poiché presuppone una sopravvenuta inopportunità della determinazione amministrativa. La ricorrente non aveva contestato l’illegittimità della revoca, neppure in via difensiva, né l’aveva autonomamente impugnata. Le spese sono state integralmente compensate, considerando la peculiarità della controversia, le ragioni della determinazione sopravvenuta e il comportamento delle parti; il TAR ha inoltre rilevato che la revoca era intervenuta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie conclusive e che la ricorrente non aveva sostenuto un apprezzabile onere difensivo successivo alla fase cautelare.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 13 dicembre 1989, n. 401
«l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, agli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e Nations League) e quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.»
È la base normativa del divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche impugnato; la sentenza non decide nel merito la legittimità del provvedimento.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
La revoca sopravvenuta del provvedimento impugnato, fondata sulla sopravvenuta inopportunità e non sull’illegittimità originaria, ha eliminato la situazione di contrasto tra le parti e ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il riferimento al termine per il deposito delle memorie conclusive è utilizzato per rilevare che la revoca era intervenuta prima della sua scadenza, senza imporre alla ricorrente un apprezzabile ulteriore onere difensivo.
Massime di principio
- La revoca in autotutela del provvedimento impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l’interesse dedotto in giudizio e fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti.
- La revoca di un provvedimento per sopravvenuta inopportunità non costituisce, di per sé, riconoscimento dell’illegittimità originaria dell’atto né comporta l’automatica fondatezza delle censure proposte contro di esso.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere, il giudice deve verificare l’effettiva integrale soddisfazione dell’interesse azionato e il venir meno dell’attuale contrasto tra le parti.
- La revoca sopravvenuta non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere se il ricorrente non contesta l’illegittimità della revoca, neppure in via difensiva, e non propone contro di essa autonoma impugnazione.
- La sopravvenuta revoca dell’atto impugnato non determina necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: la loro regolazione deve tenere conto delle peculiarità della controversia, delle ragioni della revoca e del complessivo comportamento processuale delle parti.
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