Cassazione Civile, Ordinanza n. 05756/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una persona fisica ha proposto opposizione avverso cinque cartelle di pagamento e i relativi ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative irrogate da un ente locale, deducendo la prescrizione dei crediti e l'omessa notifica delle cartelle, che dichiarava di avere conosciuto solo tramite estratti di ruolo acquisiti casualmente presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione si sono costituiti eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e la carenza di interesse ad agire; l'agente ha inoltre prodotto documentazione asseritamente attestante la rituale notifica delle cartelle. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse ad agire, rilevando che le cartelle risultavano notificate e che non erano in corso, né preannunciate, procedure esecutive. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché i resistenti non avevano adottato uno sgravio ed avevano resistito nel merito, sicché l'interesse ad agire doveva ritenersi sussistente; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'interesse era concreto e attuale sia per eliminare l'iscrizione esattoriale asseritamente pregiudizievole, sia per l'incertezza derivante dalla stessa, anche in assenza di atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi. Ha osservato che la ricorrente non ha specificamente censurato l'accertamento di merito sulla rituale notifica delle cartelle e che, in assenza di iniziative esecutive e fuori dai casi tipici previsti dalla normativa sopravvenuta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere la prescrizione del credito. Ha quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021 convertito nella l. n. 215/2021, delimita tassativamente i casi in cui l'invalida notificazione della cartella consente la diretta impugnazione di ruolo e cartella. Poiché la ricorrente non aveva depositato, nei modi e nei tempi utili, documentazione idonea a dimostrare uno degli specifici pregiudizi normativamente previsti, la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire è stata confermata. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; in difetto di una situazione di obiettiva incertezza e di iniziative esecutive, l'azione di accertamento negativo non è ammissibile fuori dai casi tipizzati dalla legge.
art. 360, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può superare la corretta applicazione del principio sulla mancanza di interesse ad agire, ove il fatto dedotto non incida sui presupposti legali dell'impugnazione proposta.
art. 360, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando la decisione di merito si conforma al principio, consolidato e poi ribadito dalle Sezioni Unite, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dai casi previsti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La norma, introdotta dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, tipizza in modo tassativo i soli casi in cui la cartella invalidamente notificata e il ruolo sono direttamente impugnabili, richiedendo la prova di uno specifico pregiudizio.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Ha introdotto la modifica dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 che incide sull'interesse ad agire e sulla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo nei processi pendenti.
L. n. 215 del 2021
Ha convertito il d.l. n. 146/2021, rendendo vigente la disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione la prova dello specifico interesse ad agire sopravvenuto può essere fornita mediante deposito di documenti nei limiti consentiti da questa norma e fino alla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo quando la cartella sia stata omessa o invalidamente notificata e la contestazione miri a recuperare la tutela contro quel vizio notificatorio; non è invece lo strumento per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, in assenza di una concreta situazione di incertezza o di azioni esecutive.
- L'interesse ad agire ha natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione; una norma sopravvenuta che tipizzi i casi di diretta impugnabilità del ruolo e della cartella si applica ai processi pendenti e condiziona la pronuncia finale.
- I casi in cui l'estratto di ruolo o la cartella invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati sono tassativi e richiedono la prova, a carico dell'opponente, di uno specifico pregiudizio previsto dalla legge.
- Se il giudice di merito accerta la rituale notifica delle cartelle e non risultano iniziative esecutive, l'opposizione proposta contro l'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
- Nel giudizio di legittimità, il sopravvenuto interesse ad agire nei casi tipizzati deve essere dimostrato con i mezzi processualmente consentiti e nei tempi utili; in mancanza di tale prova, la declaratoria di inammissibilità va confermata.
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