Cassazione Penale, Sentenza n. 50277/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pirona era stato condannato per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Codice della Strada (fuga dopo investimento e omissione di soccorso) per avere, con la propria Opel Astra, urtato la bicicletta condotta da Christian Cervesato provocandone la caduta e le lesioni, e non essersi fermato, identificato né prestato assistenza. In Cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi: mancanza dell'elemento soggettivo del dolo (anche eventuale) perché non si sarebbe reso conto dell'urto; insufficienza o contraddittorietà delle prove (assenza di segni sulla vettura, mancanza di tracce di frenata, lesioni non coerenti con il punto d'urto); errore sulla percezione dei fatti; e censure in ordine alle statuizioni civili e alle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, sulla base delle deposizioni di tre testimoni (confermate dalla persona offesa), l'Opel Astra urtò il ciclista, il conducente rallentò, si fermò e si voltò indietro a breve distanza prima di ripartire velocemente: elementi che dimostrano la percezione dell'impatto e integrano il dolo eventuale per il reato di fuga (art. 189, comma 6). Quanto all'omissione di soccorso (comma 7), la Corte ha confermato che, essendosi verificata una lesione, sussisteva l'effettivo bisogno di assistenza e che il comportamento del ricorrente era idoneo a evidenziare la concreta eventualità di danno alla persona investita; dunque anche questo reato è stato correttamente ritenuto sussistente a titolo di dolo (anche eventuale). La Corte ha altresì ritenuto congrua la riduzione del danno morale operata dalla Corte d'Appello e ha confermato la decisione sulle spese processuali in conformità al principio di soccombenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile nel grado.
Norme richiamate
art. 189 Codice della Strada
Il comma 6 (fuga dopo investimento) può integrarsi anche con dolo eventuale quando l'incidente, riconducibile al comportamento dell'agente, abbia connotazioni tali da rendere immediata la concreta possibilità che dall'incidente derivi danno alle persone. Il comma 7 (omissione di soccorso) è reato punibile a titolo di dolo e richiede l'effettività del bisogno di assistenza della persona investita; tale bisogno deve essere percepibile oggettivamente prima dell'allontanamento.
Principio giurisprudenziale sulla soccombenza e spese processuali
Il parziale accoglimento dell'appello non obbliga il giudice di secondo grado a modificare la decisione di primo grado sulle spese, purché la ripartizione confermata sia conforme al principio di soccombenza; pertanto la conferma parziale della pronuncia risarcitoria non impone necessariamente la revisione delle spese.
Massime di principio
- Per il reato di fuga (art. 189, comma 6 C.d.S.) è sufficiente il dolo eventuale: l'agente si rende punibile anche se ha rappresentato solo la possibilità che dall'incidente potesse derivare danno alle persone. Comportamenti come rallentare, fermarsi brevemente o voltarsi indietro dopo un impatto possono essere indizi rilevanti della percezione dell'urto.
- Per l'omissione di soccorso (art. 189, comma 7 C.d.S.) è necessario che vi sia un effettivo bisogno di assistenza (lesioni o morte o altra concreta necessità). Tale bisogno deve essere percepibile dall'investitore prima dell'allontanamento; la presenza di lesioni documentate è prova rilevante dell'effettività del bisogno.
- La mancanza di segni apparenti sul veicolo o di tracce di frenata non esclude automaticamente la responsabilità: la valutazione compete ai giudici di merito e può fondarsi su elementi testimoniali e sul contesto fattuale.
- Chi intende difendersi con l'argomento dell'errore di percezione deve fornire prove solide dell'impossibilità oggettiva di accorgersi della presenza di una persona bisognosa (es. visibilità, ostacoli, posizione del soggetto), o dimostrare che la persona offesa non necessitava di assistenza o che altri avevano già prestato aiuto in modo adeguato.
- In sede civile e sulle spese, la riduzione del danno e la conferma della ripartizione delle spese seguono la valutazione di merito: l'appello parziale non garantisce automaticamente la riforma delle statuizioni sulle spese se la regola di soccombenza resta rispettata.
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