Cassazione Civile, Ordinanza n. 37465/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva contestato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli aveva richiesto IRPEF, addizionali e sanzioni per l’anno 2003, assumendo che non avesse dichiarato una plusvalenza derivante dalla cessione a terzi del proprio taxi e della relativa licenza di esercizio, quantificata presuntivamente in euro 150.000. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per avere la CTR ipotizzato una cessione della licenza senza considerare che l’attività di trasporto era svolta come socio di cooperativa, con conferimento in comodato dell’autovettura e della licenza, sicché non vi sarebbe stata alcuna cessione onerosa né plusvalenza imponibile, oltre a contestare la mancanza di prova sulla sussistenza di un’azienda e sul valore della plusvalenza e la presunta erronea interpretazione della normativa sulle licenze taxi. Con il secondo motivo ha denunciato omesso o insufficiente esame di fatti decisivi, sostenendo che l’attività potesse essere svolta anche in forma autonoma e che la licenza non fosse liberamente commerciabile, criticando l’assimilazione operata dai giudici di merito tra trasferibilità legale della licenza e sua cessione a titolo oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo dei requisiti di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata, poiché formulato in modo generico, cumulativo e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non conforme al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.: il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni, e non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove già considerate dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del contribuente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve essere specifica, riferita al decisum e non può tradursi in una richiesta di riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non l’omesso esame di singoli elementi istruttori o di argomentazioni.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile come "non motivo".
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Le censure che lamentano omesso esame devono essere corredate dall’indicazione puntuale degli atti e dei fatti rilevanti, secondo i requisiti di specificità del ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
L’indicazione e produzione degli atti rilevanti è necessaria per il corretto scrutinio del vizio denunciato.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Le modifiche al vizio di motivazione introdotte dal decreto si applicano anche ai ricorsi in cassazione avverso sentenze del giudice tributario.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 7, comma 1, lett. b), L. 15 gennaio 1992, n. 21
Il ricorrente ne denunciava una interpretazione restrittiva; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo specifico, chiaro e direttamente riferito alle ragioni della sentenza impugnata; censure generiche, cumulative o meramente riproduttive delle difese di merito sono inammissibili.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o una diversa lettura delle prove: in cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione vigente, riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di questioni giuridiche.
- Se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, non sussiste il vizio di omesso esame anche se la sentenza non discute analiticamente tutte le prove o gli argomenti addotti dalle parti.
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