Cassazione Civile, Ordinanza n. 02255/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (interventori)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare, il tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta da un soggetto creditore contro l’ammissione del proprio credito al passivo, ammissione avvenuta in chirografo anziché in via privilegiata ipotecaria. Quanto alle spese, il tribunale aveva condannato l’opponente al pagamento delle spese verso la procedura, ma aveva compensato le spese nel rapporto tra l’opponente e due soggetti che erano intervenuti volontariamente nel giudizio a sostegno delle ragioni del fallimento. I ricorrenti, quali interventori ad adiuvandum, hanno censurato la compensazione delle spese sostenendo che non ricorressero né la reciproca soccombenza né i presupposti legali per la compensazione ex art. 92 c.p.c.; hanno inoltre evidenziato che la motivazione del tribunale era illogica, perché l’assenza di domande dell’opponente nei confronti degli interventori non escludeva la soccombenza rispetto a parti che, essendo intervenute nel processo, restavano soggette al regime delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea e illogica la motivazione con cui il tribunale aveva giustificato la compensazione delle spese tra l’opponente e gli interventori, fondata sull’assenza di domande della parte opponente nei confronti di costoro. La Corte ha affermato che l’interventore adesivo diventa parte del giudizio e può quindi essere destinatario della regolazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. In conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione ex art. 99 l.fall.
richiamato quale rimedio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
le spese seguono la soccombenza e possono essere regolate anche nei confronti dell’interventore
la compensazione è discrezionale ma deve essere sorretta da motivazione non illogica o manifestamente erronea
art. 24 Cost.
artt. 24 e 111 Costituzione
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese
art. 111 Cost.
artt. 24 e 111 Costituzione
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio civile la compensazione delle spese è rimessa a un potere discrezionale del giudice di merito, ma la scelta deve essere sorretta da una motivazione logicamente coerente e non manifestamente erronea.
- In sede di legittimità non è sindacabile in sé l’opportunità della compensazione delle spese; è invece censurabile la motivazione che la giustifica quando risulti palesemente illogica o inconsistente.
- L’interventore adesivo diventa parte del giudizio e, quanto alla regolazione delle spese, è soggetto agli artt. 91 e 92 c.p.c. come le altre parti processuali.
- L’assenza di domande formulate dalla parte soccombente nei confronti dell’interventore non esclude, di per sé, la soccombenza di quest’ultimo ai fini della regolazione delle spese, se l’interventore è parte del processo e sostiene una posizione processuale definita rispetto alla lite.
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