Cassazione Penale, Ordinanza n. 23161/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di un imputato per il delitto di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali. In cassazione l'imputato ha dedotto, con un primo motivo, vizio di motivazione sulla pena, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe irrogato una sanzione superiore al minimo edittale senza adeguata giustificazione. Con un secondo motivo ha censurato la motivazione anche nella parte in cui erano state negate le circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che la pena era comunque ampiamente al di sotto della media edittale e che la motivazione sulla dosimetria era congrua, valorizzando la pluripregiudizialità dell'imputato, il fatto che avesse fornito false generalità ai Carabinieri mentre era ricercato per evasione, nel contesto di un intervento seguito a una rapina, e che fosse stato poi trovato in possesso di stupefacenti e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'emersione della custodia cautelare pendente. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ritiene inammissibile la censura perché la decisione impugnata aveva già escluso la presenza di elementi positivi, osservando che le asserite scuse, la giovane età e l'ignoranza della rilevanza penale della falsa generalità erano inverosimili e comunque smentite dai precedenti di arresto e dalla reiterazione della stessa condotta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sulla pena, poiché la sanzione era inferiore alla media edittale e sorretta da motivazione adeguata; ha inoltre giudicato inammissibile il secondo motivo sulle attenuanti generiche per la presenza di una motivazione congrua e non censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice del delitto contestato, consistente nella falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
art. 133 c.p.
Richiamato implicitamente ai fini della valutazione della pena e della personalizzazione del trattamento sanzionatorio, che la Corte reputa congruamente motivato.
art. 62-bis c.p.
Base normativa per le circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è stata negata con motivazione ritenuta congrua.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la pena irrogata è ampiamente al di sotto della media edittale, la motivazione sulla dosimetria non richiede un apparato argomentativo particolarmente esteso, purché la decisione dia conto degli elementi rilevanti della vicenda e della personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se la sentenza di merito ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sull'assenza di elementi positivi valorizzabili.
- La reiterazione della medesima condotta, l'esistenza di precedenti di polizia o giudiziari e l'assenza di effettiva resipiscenza possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →