Cassazione Penale, Sentenza n. 20373/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio emessi il 12/10/2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli in relazione agli artt. 518‑quater e 518‑sexies c.p. Il ricorrente articolava due motivi: (1) con riferimento al decreto di sequestro, dedotta violazione dell'art. 253 c.p.p. in relazione agli artt. 309 e 324 c.p.p. e difetto di motivazione, lamentando che l'oggetto sequestrato era una copia dell'affresco (l'originale sarebbe in luogo pubblico) e che non era stato ascoltato l'autore della copia prima del sequestro; (2) con riferimento al decreto di perquisizione, dedotte violazioni degli artt. 247, 248, 292, comma 2, lett. B‑C e C‑bis in relazione agli artt. 309 e 324 c.p.p., lamentando carenza degli elementi minimi che giustificassero la perquisizione, indicazione inadeguata della finalità e che sarebbe stato sufficiente disporre un ordine di esibizione documentale per ricostruire i trasferimenti degli oggetti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti consistessero essenzialmente in censure sulla motivazione e su valutazioni di fatto, mezzi non ammessi in cassazione contro l'ordinanza resa in sede di riesame, salvo che il vizio motivazionale sia talmente radicale da rendere la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi. Il Collegio cautelare (Tribunale di Roma) era ritenuto aver fornito ampia e congrua motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla finalità probatoria della misura reale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel provvedimento è indicata "al pagamento della somma di euro tre" — testo della sentenza fornito è tronco su tale importo).
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio; la Corte richiama la necessità che il decreto di sequestro sia adeguatamente motivato e fondato su elementi idonei a giustificare la misura
art. 309 cod. proc. pen.
Richiama i principi generali sulla motivazione dei provvedimenti; la Corte sottolinea che i vizi di mera motivazione non sono sindacabili in cassazione salvo casi estremi
art. 324 cod. proc. pen.
Previene sulla competenza e modalità di riesame dei provvedimenti cautelari; utilizzato nel richiamo alle regole procedurali applicabili
artt. 247, 248, 292 c.p.p. (comma 2 lett. B-C e C‑bis)
Norme relative alla perquisizione e acquisizione di cose; la censura del ricorrente verteva sulla carenza dei presupposti fattuali indicati nei decreti di perquisizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti in caso di inammissibilità del ricorso e la possibile condanna alle spese e alla sanzione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata con riferimento all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e agli effetti sulla condanna alle spese/sanzione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame di provvedimenti di sequestro è ammissibile soltanto per violazione di legge (error in iudicando/in procedendo) o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi
Massime di principio
- Avverso ordinanze di riesame relative a sequestri o misure cautelari, la Cassazione sindaca principalmente profili di diritto: le censure 'di fatto' o di merito sulla valutazione delle prove o sulla motivazione sono generalmente inammissibili
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame occorre articolare una violazione di legge (errore in iudicando o in procedendo) o dimostrare un vizio motivazionale così macroscopico da integrare l'assenza della motivazione o la sua totale irragionevolezza
- Se si contesta che un bene sequestrato sia una copia e non l'originale, è necessario produrre elementi probatori idonei già nelle fasi cautelari o di primo grado (es. documentazione fotografica, dichiarazioni dell'autore della copia, sopralluoghi), poiché questioni probatorie rimangono di regola nel merito e non costituiscono valida strada per la cassazione
- Prima di impugnare in Cassazione, valutare azioni in sede di riesame o istanze istruttorie (esibizione documentale, sopralluogo) che possano far emergere elementi probatori utili: la mancata attività istruttoria preventiva può indebolire il profilo impugnatorio di diritto
- Nelle impugnazioni, formulare censure di diritto precise (vizi procedurali, carenza dei presupposti normativi per la misura, violazioni delle norme di competenza) piuttosto che un'appello alle valutazioni di fatto, per evitare l'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20323/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20324/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20326/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20328/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →