Sentenza n. 13235/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Velletri n. 483/2024, pubblicata in data 14/03/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 1628/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 483/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021, per l’importo di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 483/2024, passata in giudicato, con la quale era stato ordinato di attivare in suo favore la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021, per complessivi 500 euro. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non ha contestato l’inadempimento né ha fornito prova dell’avvenuto adempimento o giustificazioni dell’inerzia. Il TAR ha verificato l’ammissibilità del ricorso, la propria competenza territoriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto accertata l’inottemperanza del Ministero, poiché il titolo giudiziale era definitivo, ritualmente notificato e non risultava eseguito, mentre era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori per le spese del giudizio. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della persistente e seriale inerzia amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni prima dell’avvio dell’esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente, nel caso concreto, la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Modifica la disciplina del termine dilatorio applicabile all’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Individua tra i contenuti della pronuncia giurisdizionale la determinazione delle modalità di attuazione del giudicato e delle misure consequenziali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza definitiva da parte dell’amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio legalmente previsto per le obbligazioni pecuniarie, integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell’inerzia.
- L’amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento; eventuali ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie non possono giustificare la sottrazione all’obbligo, residuando soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell’amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta e puntuale attuazione del comando giudiziale, al fine di assicurare al soggetto vittorioso il conseguimento dell’utilità concreta riconosciuta dalla sentenza.
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