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Sentenza

Sentenza n. 3482/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza dirigenziale di demolizione di opere abusive n. 17 del 13.07.2023 del Comune di Acerra, notificata in data 21.07.2023 e recante l’ordine di demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nonché tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\7\2025: del diniego del permesso di costruire prot. 100537 del 02/12/2024, comunicato con pec del 23/04/2025, relativo all’intervento edilizio sito in nel Comune di Acerra (Na) alla Traversa privata di Via Anna Kuliscioff n. 38/A, identificato catastalmente al Foglio 43, Particella 722, sub 6, nonché tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202305378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere abusive e diniego di accertamento di conformità relativo all’immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 17 del 13 luglio 2023, deducendo che le opere realizzate su un fabbricato già oggetto di condono edilizio non costituissero variazioni essenziali, ma difformità parziali. Ha inoltre lamentato la sproporzione della demolizione, l’impossibilità di eseguirla senza pregiudicare le parti legittime del manufatto, l’insufficiente descrizione tecnica dell’innalzamento della quota di calpestio e del parapetto, nonché l’inefficacia dell’ordinanza per la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di accertamento di conformità, deducendo: erronea applicazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 e delle norme sulle distanze, sul presupposto che la strada adiacente fosse privata; erroneo calcolo della superficie del lotto, dell’indice edificatorio e della volumetria; mancata considerazione del precedente condono edilizio; erronea negazione della proprietà esclusiva e della legittimazione a richiedere la sanatoria; mancata concessione di un termine congruo per produrre l’autorizzazione sismica in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto all’ordinanza di demolizione, ha ritenuto legittima la qualificazione delle opere come variazioni essenziali e nuove opere autonome: il fabbricato condonato aveva un volume di circa 45,5 mc, mentre quello rilevato ne aveva circa 108,37, con un incremento di 62,87 mc, oltre alla realizzazione di un locale wc, ballatoi, vespaio, parapetto e struttura metallica coperta. Le modifiche hanno quindi radicalmente trasformato il fabbricato condonato e giustificano l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha reso inefficace l’ordinanza di demolizione, determinandone soltanto una temporanea paralisi dell’efficacia. Quanto al diniego di sanatoria, il Collegio ha rilevato che l’atto era fondato su ragioni autonome e che era sufficiente la resistenza di una sola di esse. Sono state ritenute comunque valide tre ragioni: il mancato rispetto delle distanze del d.m. 1444/1968, il difetto di prova della proprietà esclusiva e la mancanza dell’autorizzazione sismica. La strada interposta tra gli edifici rileva ai fini dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 anche se privata, quando sia destinata al traffico veicolare; inoltre, risultava una distanza di soli 7,20 metri tra l’ampliamento e il corpo di fabbrica già condonato. Il ricorrente non aveva prodotto l’atto di divisione da cui avrebbe dovuto derivare la proprietà esclusiva. Infine, il rispetto della normativa sismica costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Le ulteriori censure sono state assorbite. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione è legittima per opere realizzate senza titolo che, pur innestandosi su un manufatto condonato, ne determinino una radicale trasformazione mediante rilevanti incrementi volumetrici, modifiche strutturali e ulteriori corpi autonomi.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità richiede la verifica della doppia conformità, comprensiva anche del rispetto della normativa sismica vigente al momento della realizzazione e della domanda di sanatoria.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

    La disciplina delle distanze si applica anche quando la strada interposta sia privata, salvo che sia dimostrato che non è destinata al traffico veicolare oppure che è una viabilità a fondo cieco al servizio esclusivo di singoli edifici o insediamenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione al diniego di sanatoria, ma la decisione non fonda autonomamente l’esito su una violazione dell’obbligo di motivazione.

  • l. 47/1985

    Il precedente condono edilizio legittimava soltanto il manufatto e la consistenza risultanti dal relativo provvedimento, senza impedire la qualificazione come variazioni essenziali delle successive rilevanti trasformazioni.

  • artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001

    Richiamati nell’ordinanza di demolizione in relazione alla necessità di autorizzazione sismica per le opere realizzate.

Massime di principio

  • La realizzazione, su un manufatto condonato, di rilevanti ampliamenti planimetrici e volumetrici, modifiche dell’altezza e della quota di calpestio, nonché di ulteriori corpi di fabbrica autonomi, può integrare una variazione essenziale e legittimare l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; il condono pregresso copre soltanto la consistenza effettivamente sanata.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non determina l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione né rende improcedibile la relativa impugnazione: l’ordinanza resta valida, sebbene la sua efficacia esecutiva sia temporaneamente paralizzata durante l’esame dell’istanza.
  • Ai fini dell’art. 9 d.m. 1444/1968, una strada privata interposta tra edifici rileva come strada destinata al traffico veicolare, salvo prova che non sia adibita a tale traffico oppure che sia una viabilità a fondo cieco al servizio esclusivo di singoli edifici o insediamenti.
  • Quando un diniego di accertamento di conformità è fondato su più ragioni autonome, la dimostrazione della legittimità di una sola ragione sufficiente a sorreggere l’atto consente di respingere il ricorso, con assorbimento delle censure relative alle altre motivazioni.
  • Il rispetto della normativa sismica costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, nell’ambito della verifica della doppia conformità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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