Sentenza n. 112/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 0153348 del 16/10/2025, comunicato in pari data, con cui è stata determinata l’esclusione dell’operatore economico Ospita srl dalla “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione di un Centro collettivo di accoglienza, con capacità ricettiva di n. 290 posti e di un Centro di cui all’art. 10-ter del D.lgs. n. 286/1998, con capacità ricettiva di n. 90 posti, presso il Compendio demaniale di Monastir” (procedura ASP n. 5036143 del 27 gennaio 2025), per asserita carenza del requisito di ordine speciale inerente l’idoneità professionale a svolgere il servizio di pulizia e igiene ambientale; - del verbale n. 4 dell’8 ottobre 2025 della Commissione Giudicatrice, nella parte in cui segnala gli esiti del soccorso procedimentale attivato nei confronti di Ospita srl, presupposto del provvedimento di esclusione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra, il Disciplinare di Gara al punto 6.1. lett. b) e il punto 6, nella parte in cui sono interpretati e applicati dalla Stazione Appaltante nel senso di imporre l’esclusione della ricorrente; e per la conseguente declaratoria: - del diritto della società ricorrente a essere riammessa alla procedura di gara e, all’esito favorevole delle successive fasi, a conseguire l’aggiudicazione; nonché per la condanna: - della Stazione Appaltante a disporre la riammissione della ricorrente alla gara e, in caso di intervenuta aggiudicazione a terzi e stipula del contratto, al risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nel contratto, ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per la gestione di centri di accoglienza, motivata dalla carenza dell’iscrizione camerale e della qualificazione professionale per lo svolgimento del servizio di pulizia e igiene ambientale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, il verbale della commissione relativo al soccorso procedimentale e gli atti connessi, chiedendo la riammissione alla gara e, in subordine, il risarcimento del danno. La lex specialis richiedeva, per l’operatore incaricato del servizio di pulizia, l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l. 82/1994 e del d.m. 274/1997, con appartenenza almeno alla fascia “b”. Nell’offerta tecnica la concorrente aveva dichiarato che le pulizie sarebbero state svolte da personale interno alla struttura. A seguito del soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, la società aveva chiarito che si trattava di operatori dell’accoglienza appartenenti al proprio organico, appositamente formati, escludendo il ricorso a RTI o subappalto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e degli artt. 94 e 100 d.lgs. 36/2023, nonché travisamento, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, sostenendo che la pulizia fosse prestazione accessoria rispetto alla gestione dei centri e che, pertanto, il requisito previsto per le imprese di pulizia non fosse richiesto al gestore principale che intendesse operare in economia mediante personale interno. Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, il difetto di motivazione e lo sviamento, sostenendo che il soccorso procedimentale fosse stato utilizzato per costruire una causa di esclusione anziché per chiarire l’offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023 consenta di richiedere l’iscrizione camerale per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto e che la l. 82/1994 riservi lo svolgimento delle attività di pulizia alle imprese munite della relativa qualificazione. Il requisito opera anche quando la pulizia sia una prestazione secondaria o accessoria rispetto a quella principale. La clausola del disciplinare non è stata ritenuta arbitraria, ma espressione della volontà della stazione appaltante di selezionare operatori formalmente abilitati. La ricorrente non risultava iscritta nei registri richiesti e aveva dichiarato di non voler esternalizzare il servizio mediante RTI o subappalto; l’impiego di personale interno e la formazione in house non potevano sostituire il requisito formale già necessario al momento della partecipazione. Non sono stati ravvisati irragionevolezza, sproporzione o illogicità manifesta. Quanto al secondo motivo, il giudice ha affermato che il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 può essere utilizzato per chiarire il contenuto dell’offerta e rimuovere ambiguità, senza modificare l’offerta né sanare carenze sostanziali o requisiti mancanti. La richiesta della Prefettura era funzionale a comprendere il significato della formula “personale interno alla struttura”; la risposta della concorrente aveva confermato l’assenza del requisito e la volontà di farvi fronte con un modello organizzativo interno inidoneo. L’esclusione è stata quindi ritenuta coerente conseguenza dell’istruttoria, senza sviamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023
nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto
L’iscrizione può essere richiesta per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto principale dell’appalto; nel caso concreto legittima la richiesta della qualificazione relativa al servizio di pulizia.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica per interpretare la volontà dell’offerente e rimuovere ambiguità, ma non permette modifiche dell’offerta o la sanatoria di carenze sostanziali e requisiti mancanti.
art. 1 l. 82/1994
Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
Lo svolgimento dell’attività di pulizia è riservato alle imprese in possesso della relativa qualificazione e iscrizione, indipendentemente dal carattere principale o accessorio della prestazione nell’ambito dell’appalto.
d.m. 274/1997
È richiamato quale disciplina regolamentare della qualificazione e delle fasce di classificazione delle imprese di pulizia; la lex specialis richiedeva almeno la fascia “b”.
art. 6.1, lett. b), del Disciplinare di gara
Imponeva agli operatori che svolgono il servizio di pulizia l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l. 82/1994 e del d.m. 274/1997, con appartenenza almeno alla fascia “b”.
Massime di principio
- Quando un appalto comprende una prestazione di pulizia, la relativa qualificazione professionale e iscrizione nei registri previsti dalla l. 82/1994 possono essere richieste anche se la pulizia è accessoria o secondaria rispetto alla prestazione principale, purché la lex specialis lo preveda in modo espresso.
- L’impiego di personale interno, la polifunzionalità degli addetti o la formazione organizzata dall’impresa non sostituiscono il requisito formale di iscrizione e qualificazione professionale richiesto per lo svolgimento del servizio di pulizia.
- Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto al momento della partecipazione alla gara; non può essere integrato mediante un modello organizzativo interno successivamente rappresentato o mediante formazione in house.
- Il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 è utilizzabile per chiarire l’effettiva volontà dell’offerente e superare ambiguità dell’offerta, ma non per modificare il contenuto dell’offerta o sanare carenze sostanziali e requisiti mancanti.
- Quando i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante confermano che il concorrente intende eseguire direttamente una prestazione regolamentata senza possedere il requisito professionale prescritto, l’esclusione costituisce conseguenza coerente dell’accertamento e non sviamento del soccorso procedimentale.
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