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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48076/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 24/04/2023 per mancata specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Il ricorrente deduce inosservanza ed errata applicazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) e c) e lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 581 e 591, comma 2 c.p.p.) e censura il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe invece esaminato e deciso il merito dei capi impugnati e che i motivi di appello sarebbero sufficientemente specifici

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha motivatamente rilevato la genericità delle doglianze in appello, ossia la mancanza del necessario confronto con le ragioni in fatto e in diritto della sentenza impugnata (genericità estrinseca/intrinseca). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'appellante deve enunciare in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici, indicando i punti della decisione cui si riferiscono. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La norma, anche nella versione con i commi aggiunti (1-bis, 1-ter, 1-quater), impone il requisito di specificità dei motivi d'impugnazione; la verifica della specificità è strumentale a evitare atti di appello generici che non pongono un concreto confronto con le ragioni della decisione impugnata

  • art. 606 comma 1 lett. b) e c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta inosservanza/erronea applicazione; la Corte ha comunque deciso l'inammissibilità per difetto di specificità, senza accogliere i profili di censura sostanziale proposti

  • art. 591 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in correlazione alle censure di ammissibilità e motivazione; nel contesto la norma è stata collegata al corretto ambito di sindacato sulle ragioni di fatto e di diritto devolute nell'impugnazione

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa ha introdotto i nuovi commi all'art. 581 con l'intento di rafforzare il controllo di ammissibilità operato dal giudice d'appello e innalzare il livello qualitativo degli atti di impugnazione

  • Sezioni Unite, Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) Rv. 268822-01

    L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato

    La Corte ha richiamato questo principio consolidato per confermare che l'appello richiede un'esposizione puntuale e argomentata delle critiche, proporzionale alla specificità con cui la decisione impugnata espone le sue ragioni

Massime di principio

  • Un atto di appello deve indicare in modo puntuale i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze, collegando i rilievi alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata; la genericità estrinseca (mancanza di correlazione) o intrinseca (doglianze astratte) determina l'inammissibilità
  • La verifica della specificità è svolta dal giudice d'appello per selezionare le impugnazioni meritevoli di esame; ciò non significa che il giudice d'appello possa sostituirsi al merito valutando la fondatezza, ma può esigere un minimo di concretezza e riferimento puntuale
  • Per evitare il rigetto per inammissibilità, l'impugnante deve riferirsi a capi e punti specifici della motivazione della sentenza, esporre chiaramente le censure e le ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata
  • L'omessa o insufficiente specificazione può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanne alle spese e talvolta sanzioni pecuniarie (es. pagamento alla cassa delle ammende)
  • In fase di redazione dell'appello è utile integrare analisi dei fatti rilevanti, riferimenti puntuali ai passaggi motivazionali criticati e indicazioni normative precise per ridurre il rischio di essere dichiarati inammissibili

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