Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-4/22

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 agosto 2022. — St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) contro Magnetrol International e Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità – Articoli 40 e 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-4/22 P(I)

Giurisprudenza europea62022CO0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di impugnazione, ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto senza adeguata motivazione l’istanza di intervento di St. Jude Medical Coordination Center BV nella causa T-263/16 RENV. Decidendo nel merito, ha però confermato che l’istanza era tardiva rispetto al termine di sei settimane previsto dal regolamento di procedura del Tribunale e che non ricorrevano caso fortuito, forza maggiore o errore scusabile. L’intervento è quindi definitivamente respinto come irricevibile.

Ricevibilità dell’istanza di intervento presentata tardivamente nel rinvio al Tribunale di una causa in materia di aiuti di Stato, e limiti all’applicazione dei termini processuali del Tribunale.

La questione giuridica

Se un’istanza di intervento proposta dinanzi al Tribunale dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale possa essere comunque dichiarata ricevibile, alla luce degli articoli 40 e 45 dello Statuto, dell’articolo 47 della Carta, del diritto a un ricorso effettivo, dei diritti della difesa, della parità delle armi e della buona amministrazione della giustizia, in particolare quando il richiedente era parte in un procedimento sospeso collegato alla causa c.d. "pilota" poi rinviata dalla Corte al Tribunale.

Principio di diritto

L’istanza di intervento dinanzi al Tribunale deve essere proposta entro il termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale anche quando sia presentata da un soggetto coinvolto in un procedimento sospeso collegato alla causa "pilota" poi rinviata dalla Corte al Tribunale; gli articoli 40 e 45 dello Statuto e l’articolo 47 della Carta non consentono di disapplicare tale termine, salvo ipotesi eccezionali di caso fortuito, forza maggiore o errore scusabile, che nel caso di specie non sono state dimostrate. Perciò, pur essendo annullata l’ordinanza del Tribunale per difetto di motivazione, la Corte respinge definitivamente l’istanza di intervento in quanto irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 71, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184, paragrafo 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte

Ricevibilità dell’istanza di intervento tardiva in una causa di aiuti di Stato

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da St. Jude Medical Coordination Center BV contro il rigetto, da parte del Tribunale, della sua istanza di intervento nella causa T-263/16 RENV, relativa al regime belga di esenzioni sugli utili in eccesso qualificato dalla Commissione come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. La Corte affronta sia un profilo formale, cioè la motivazione dell’ordinanza impugnata, sia il merito della ricevibilità dell’intervento presentato fuori termine.

Fatti e procedimento

Con la decisione (UE) 2016/1699 la Commissione aveva qualificato le esenzioni concesse dal Belgio come regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ordinandone il recupero per violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il Tribunale aveva inizialmente annullato la decisione, ma la Corte, con sentenza del 16 settembre 2021 nella causa C-337/19 P, aveva annullato la sentenza del Tribunale e rinviato la causa per ulteriore decisione su alcuni motivi.

St. Jude Medical Coordination Center BV, che aveva proposto a sua volta un ricorso diretto nella causa T-420/16, aveva chiesto di intervenire nella causa T-263/16 RENV a sostegno di Magnetrol International NV. Il Tribunale ha respinto l’istanza ritenendola tardiva, perché depositata oltre il termine di sei settimane di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, termine decorrente dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale.

Motivi dell’impugnazione

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • difetto di motivazione dell’ordinanza del Tribunale, per non aver risposto agli argomenti fondati sugli articoli 40 e 45 dello Statuto, sull’articolo 47 della Carta e sul principio di buona amministrazione della giustizia;
  • violazione del presunto diritto di intervenire, sostenendo che l’istanza dovesse essere ammessa nonostante la tardività, in ragione della situazione particolare di causa sospesa/causa pilota e dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, parità delle armi e diritti della difesa.

Ragionamento della Corte sul difetto di motivazione

La Corte ricorda che, in sede di impugnazione, deve verificare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti agli argomenti delle parti, e che l’obbligo di motivazione può essere implicito purché permetta di comprendere le ragioni della decisione. Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata si limitava a constatare la tardività dell’istanza senza rispondere agli argomenti con cui il ricorrente invocava una deroga al termine processuale per effetto dell’articolo 40 dello Statuto, dell’articolo 47 della Carta e dell’errore scusabile o della forza maggiore.

La Corte conclude quindi che l’ordinanza era viziata da difetto di motivazione e deve essere annullata.

Esame nel merito della ricevibilità dell’intervento

Decidendo definitivamente sull’istanza ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto, la Corte respinge l’intervento come irricevibile.

Applicazione del termine di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento del Tribunale

La Corte afferma che il regolamento di procedura del Tribunale disciplina già l’intervento nelle cause rinviate dalla Corte e che il termine di sei settimane si applica anche in tale ipotesi. L’articolo 71, paragrafo 4, relativo alla sospensione del procedimento, non attribuisce alcun diritto processuale specifico in altre cause e non incide sul termine per intervenire nella causa pilota.

La Corte esclude inoltre che l’articolo 40 dello Statuto, che non prevede un termine autonomo per l’intervento, possa prevalere sul termine processuale del Tribunale, giacché l’articolo 53, secondo comma, dello Statuto rimette al regolamento di procedura il completamento della disciplina processuale del Tribunale.

Irrilevanza dell’articolo 47 della Carta

La Corte ribadisce che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il diritto di essere sentiti non sono compromessi dall’applicazione rigorosa dei termini processuali dell’Unione. La certezza del diritto e il divieto di discriminazioni o arbitrarietà nell’amministrazione della giustizia giustificano il rispetto rigoroso del termine.

Esclusione dell’analogia con il regolamento di procedura della Corte

È respinta anche l’analogia con l’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, perché il nuovo regolamento del Tribunale non ha riprodotto la precedente disciplina più flessibile contenuta nel vecchio regolamento del 1991. La possibilità di accogliere interventi tardivi prevista nel regolamento della Corte non è quindi estensibile al Tribunale.

Mancanza di caso fortuito, forza maggiore ed errore scusabile

Quanto all’articolo 45 dello Statuto, la Corte ricorda che la deroga ai termini è ammessa solo in casi eccezionali di caso fortuito o forza maggiore, oppure di errore scusabile. Nel caso di specie, la sospensione della causa T-420/16 era una misura rientrante nella buona amministrazione della giustizia e, quindi, non costituiva circostanza anomala. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato alcun comportamento del Tribunale idoneo a creare confusione in buona fede; l’articolo 143, paragrafo 1, era chiaro e univoco.

La Corte esclude pertanto sia la forza maggiore sia il caso fortuito, sia l’errore scusabile.

Esito finale e spese

La Corte annulla l’ordinanza impugnata per difetto di motivazione, ma respinge nel merito l’istanza di intervento perché tardiva e non scusabile. Quanto alle spese dell’impugnazione, ciascuna parte sopporta le proprie; per il primo grado, le spese restano a carico del ricorrente, la cui istanza di intervento è stata respinta.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoprocesso dinanzi alla corte di giustiziaintervento nel processotermini processualitutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.