Corte di giustizia, Sentenza C-319/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1° agosto 2022. — Agecontrol SpA contro ZR e Lidl Italia Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Ortofrutticoli freschi imballati – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine. — Causa C-319/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita dalla Corte d’appello di Venezia, ha chiarito la portata dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 in materia di ortofrutticoli freschi. Ha escluso che il diritto UE imponga sempre la redazione di un documento di accompagnamento, ma ha precisato che, se tale documento è emesso, deve contenere nome e paese di origine dei prodotti. La regola opera in tutte le fasi della commercializzazione, compreso il trasporto interno tra due punti della medesima impresa commerciale.
Obbligo di indicazione del paese di origine nei documenti di accompagnamento degli ortofrutticoli freschi durante il trasporto interno tra piattaforma di distribuzione e punto vendita della stessa impresa
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, letto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 8 dello stesso regolamento e con gli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, imponga al detentore di prodotti ortofrutticoli freschi di redigere sempre un documento di accompagnamento recante nome e paese di origine anche quando i prodotti sono già correttamente etichettati/imballati e il trasporto avviene tra due strutture della medesima società.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che il controllo di conformità non impone all’operatore di emettere un documento di accompagnamento per gli ortofrutticoli freschi; tuttavia, se un siffatto documento viene emesso, esso deve riportare il nome e il paese di origine dei prodotti in tutte le fasi di commercializzazione, anche quando tali indicazioni risultano già sugli imballaggi, su un cartello nel mezzo di trasporto o sulle fatture. Il trasporto interno tra piattaforma di distribuzione e punto vendita della stessa impresa non esclude l’applicazione delle norme di commercializzazione né dei controlli di conformità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
- Decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306
Obbligo di indicazione del paese di origine nei documenti di accompagnamento degli ortofrutticoli freschi durante il trasporto interno tra piattaforma di distribuzione e punto vendita della stessa impresa
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Venezia in materia di norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e controlli di conformità. La controversia nasce da una sanzione amministrativa irrogata per un’errata indicazione del paese di origine su documenti di accompagnamento relativi al trasporto di fragole e pomodori all’interno della filiera distributiva della stessa società.
Fatti e procedimento principale
Agecontrol SpA, organismo nazionale di controllo, aveva contestato che due documenti di accompagnamento riportassero un paese di origine diverso da quello indicato sugli imballaggi dei prodotti. I documenti accompagnavano spedizioni dalla piattaforma di distribuzione di Lidl Italia Srl verso un punto vendita della medesima società. Dopo l’annullamento della sanzione da parte del Tribunale di Treviso, Agecontrol ha proposto appello davanti alla Corte d’appello di Venezia.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, che disciplinano le norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e i controlli di conformità;
- gli articoli 5, 8, 11 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;
- l’allegato V del medesimo regolamento, che descrive i metodi di controllo;
- il decreto legislativo italiano n. 306 del 2002, quale base della sanzione amministrativa.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto dell’Unione imponesse, in ogni caso, la redazione di un documento di accompagnamento recante il nome e il paese di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi, anche quando:
- i prodotti siano già imballati o preconfezionati con le indicazioni esterne richieste;
- tali indicazioni compaiano anche su fatture e su un cartello visibile nel mezzo di trasporto;
- il trasporto avvenga tra due strutture appartenenti al medesimo operatore economico.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 5 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 distingue tra diverse ipotesi:
- il paragrafo 1 disciplina le indicazioni esterne sugli imballaggi;
- il paragrafo 2 riguarda le merci alla rinfusa;
- il paragrafo 4 stabilisce che fatture e documenti di accompagnamento recano nome e paese di origine.
Da tale struttura la Corte deduce che la norma non crea un obbligo autonomo e generale di emettere un documento di accompagnamento, ma disciplina il contenuto di tali documenti quando essi siano già previsti o utilizzati. Anche l’articolo 8 del regolamento di esecuzione, così come gli articoli 113 e 113 bis del regolamento n. 1234/2007, confermano che il sistema regola le norme di commercializzazione e i controlli di conformità, senza imporre di per sé la redazione di un documento di accompagnamento.
La Corte sottolinea poi che il requisito dell’indicazione dell’origine su fatture e documenti di accompagnamento è funzionale a facilitare i controlli, come emerge dal considerando 10 del regolamento di esecuzione n. 543/2011. Nei controlli di conformità l’ispettore ricava una prima impressione generale della spedizione proprio dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni; perciò, un’indicazione errata può compromettere l’efficacia del controllo.
Quanto al trasporto interno tra piattaforma e punto vendita della stessa impresa, la Corte rileva che l’espressione "in tutte le fasi di commercializzazione" va intesa in senso ampio. Il trasporto tra distribuzione e vendita al dettaglio rientra quindi nel campo di applicazione dei controlli di conformità. Il fatto che i due siti appartengano alla stessa impresa, o che non vi sia trasferimento tra soggetti economici distinti, è irrilevante.
Decisione
La Corte risponde che il controllo di conformità non impone al detentore di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, se il documento viene emesso, esso deve riportare nome e paese di origine in tutte le fasi della commercializzazione, a prescindere dalla presenza delle medesime indicazioni sugli imballaggi, su un cartello nel veicolo o sulle fatture del fornitore.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che l’obbligo UE riguarda il contenuto del documento di accompagnamento, non la sua emissione in sé; ma, una volta utilizzato, il documento deve essere coerente con le indicazioni di origine richieste dalle norme di commercializzazione e deve consentire controlli efficaci lungo l’intera filiera, incluso il trasporto interno della stessa impresa.
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